Ordinanza n. 9/1978
Altra decisione · depositata il 02/02/1978 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 4d.P.R. 643/1972
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 7d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 53d.P.R. 643/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,
4, 6, 7, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),
promossi con le ordinanze emesse il 19 febbraio e il 23 giugno 1975
dalla Commissione tributaria di 1 grado di Tortona, il 4 giugno 1975
dalla Commissione tributaria di 1 grado di Macerata, il 13 novembre
1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Avezzano, il 6 novembre
1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, il 2 dicembre
1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Ascoli Piceno, il 22
gennaio 1976 dalla Commissione tributaria di Ancona, il 22 gennaio 1976
dalla Commissione tributaria di 1 grado di Trento, il 9 marzo 1976
dalla Commissione tributaria di 1 grado di Salerno, il 2 ottobre 1975
dalla Commissione tributaria di 1 grado di Cremona, l'11 febbraio e il
10 marzo 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bari, il 20
aprile 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Larino, il 23
febbraio 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bergamo, l'11
maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Firenze, il 3
giugno 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Ferrara, l'11
ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Prato, il 6
ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bassano del
Grappa, l'11 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di
Imperia, il 22 dicembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di
Lucca, il 15 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di
Livorno, il 4 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di 1 grado di
Asti, il 27 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di 2 grado di
Avellino, il 19 e il 26 novembre 1975 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Verbania, il 10 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di
1 grado di Vigevano, il 12 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di
1 grado di Perugia ed iscritte ai nn. 102, 349, 504, 505, 506 e 591 del
registro ordinanze dell'anno 1975; nn. 90, 208, 267, 278, 416, 417,
428, 543, 572, 586, 595, 632, 642, 743, 744, 745 e 761 del registro
ordinanze 1976; nn. 14, 98, 113 a 135, 150, 178, 185 a 196, 213, 214 e
269 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 126, 268, 332 dell'anno 1975; nn. 38, 72, 112,
132, 139, 177, 184, 253, 267, 274, 281 e 333 dell'anno 1976; nn. 31,
51, 100, 113, 120, 148, 155, 169 e 198 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione di Domenico Antonio Norante, di
Eugenio Migone, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l'avv. Paolo Barile per Migone, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze elencate in epigrafe sono state
sollevate, in riferimento all'art. 53, nonché agli artt. 3 e 42 Cost.,
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), denunziando dette
disposizioni, separatamente o congiuntamente, in quanto nella
determinazione dell'incremento di valore imponibile, e delle detrazioni
da tale incremento in rapporto al tempo intercorso tra la data di
acquisto o di riferimento e quella di alienazione o trasmissione
dell'immobile, non consentirebbero adeguato apprezzamento
dell'incidenza della svalutazione monetaria, sottoponendo così
all'imposizione plusvalenze nominali e non reali, in contrasto con i
principi della capacità contributiva e dell'eguaglianza tributaria;
che con l'ordinanza n. 269/1977 è stata sollevata, in riferimento agli
indicati parametri costituzionali, questione di costituzionalità
dell'art. 6, secondo e quinto comma, del decreto legislativo n. 643 del
1972, in quanto dispongono che, per la determinazione dell'incremento
di valore imponibile, debbono assumersi i valori accertati nelle
precedenti tassazioni, escludendo ogni possibilità di accertamento dei
valori reali; che con le ordinanze n. 278/1976; 632/1976 e 269 del 1977
è stata altresì sollevata in riferimento ai medesimi parametri
costituzionali questione di legittimità dell'art. 15 dello stesso
decreto legislativo, in quanto le aliquote progressive per scaglioni di
incremento imponibile, prescindendo da ogni riferimento di carattere
temporale, determinerebbero nell'applicazione dell'imposta un onere
fiscale più elevato per i trasferimenti immobiliari che si verificano
a maggior distanza di tempo dall'acquisto, con disparità di
trattamento fra i contribuenti.
Considerato che le indicate questioni, proposte dalle ordinanze di
rimessione con varia prospettazione e con motivi in parte diversi, ma
aventi contenuto sostanzialmente identico, richiedono, ai fini della
decisione di questa Corte, una considerazione unitaria;
che, dopo l'udienza di discussione, è entrata in vigore la legge
16 dicembre 1977, n. 904, con la quale è stato tra l'altro stabilito
che ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di
cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, "la
detrazione prevista dall'art. 14 del decreto stesso è elevata al dieci
per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre,
successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979" (art. 8,
primo comma);
che detta disposizione, nei casi in cui il presupposto di
applicazione dell'imposta siasi verificato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge, "si applica quando il termine per la
presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data
predetta, nonché agli effetti della definizione degli accertamenti in
rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che
avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa";
che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus
riesaminino il loro giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni
di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte