Ordinanza n. 9/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 10/1977
- art. 49legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17,
lett. b. legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei
suoli) e art. 49, legge Regione Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71,
promossi con due ordinanze emesse il 17 marzo 1980 e 23 ottobre 1981
dal pretore di Trecastagni nei procedimenti penali riuniti a carico di
Finocchiaro Giuseppe ed altro e di Barbagallo Salvatore ed altri,
iscritte ai nn. 139 e 271 del registro ordinanze 1983 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 191 e 198 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 17 marzo 1980 (n. 139 reg.
ord. 1983) e il 23 ottobre 1981 (n. 271 del reg. ord. 1983) il pretore
di Trecastagni ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 43 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale,
rispettivamente, dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n.
10, e dello stesso art. 17, lett. b, legge n. 10 del 1977 e dell'art.
49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, in quanto
comprimerebbero la facoltà di godimento del bene da parte del
proprietario secondo la sua naturale destinazione economica, essendosi
realizzato, con l'introduzione della concessione edilizia in luogo
della licenza meramente autorizzativa, il trasferimento senza
indennizzo dello jus aedificandi dai proprietari ai Comuni, che ne
disporrebbero previo pagamento del contributo previsto dall'art. 3
della legge n. 10 del 1977.
Considerato che nella prima delle due ordinanze l'affermazione che
il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale
appare del tutto apodittico, non essendo suffragato da alcun
riferimento ai fatti di causa;
che la relativa questione, in linea con la costante giurisprudenza
di questa Corte in tema di delibazione e motivazione sulla rilevanza da
parte del giudice a quo, va quindi dichiarata manifestamente
inammissibile;
che la questione sollevata con la seconda delle due ordinanze
citate - al di là dell'imperfezione tecnica costituita dall'omessa
denuncia della disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 10 del
1977 (che è quella che contempla la necessità della preventiva
"concessione") e del riferimento, per la prima volta operato, all'art.
49 della legge regionale siciliana n. 71 del 1978 (concernente le
sanzioni amministrative applicabili in conseguenza della realizzazione
di opere in assenza o in difformità della concessione) - è
sostanzialmente identica a quella sollevata dal medesimo giudice a quo
con cinque ordinanze emesse l'11 febbraio 1980 e già dichiarata non
fondata con sentenza n. 127 del 1983, sicché non essendo in questa
sede prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli in
precedenza esaminati dalla Corte, va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 23, secondo e terzo comma, 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 43 della
Costituzione, dal pretore di Trecastagni con ordinanza del 17 marzo
1980 (n. 139 del reg. ord. del 1983);
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n.
10 e 49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71,
sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, dal
pretore di Trecastagni con ordinanza in data 23 ottobre 1981 (n. 271
del reg. ord. del 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte