Ordinanza n. 9/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 734/1973
usata come parametro
citata
- art. 6legge 734/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai
dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità
particolari), in riferimento agli artt. 6 della legge della Regione
Sicilia 21 aprile 1955, n. 37 (Trattamento economico del personale
dell'Amministrazione centrale della Regione), e 11 della legge della
Regione Sicilia 1° febbraio 1963, n. 11 (Conglobamento ed
adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione
regionale), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1982 dal
T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n. 1072 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141
dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da alcuni
dipendenti statali presso le Avvocature distrettuali dello Stato
operanti in Sicilia al fine di ottenere l'indennità prevista dalla
legge regionale della Sicilia n. 37 del 1975, estesa ai dipendenti
delle Avvocature siciliane con legge regionale n. 11 del 1963 - la
cui corresponsione era stata sospesa dall'agosto 1978, a seguito di
un parere del Consiglio di Stato del 20 aprile 1978, secondo il quale
una serie di fonti statali precludevano la corresponsione di
ulteriori compensi - il TAR Sicilia ha sollevato, d'ufficio,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 15
novembre 1973, n. 734;
che secondo il giudice a quo l'art. 2 della legge n. 734 del
1973 (che dispone che dalla data di entrata in vigore della legge "al
personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non
potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di
presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a
carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di
gestioni fuori bilancio per l'opera svolta quali dipendenti dello
Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale") si pone in
contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione, impedendo la corresponsione dell'indennità regionale
suddetta che ha "la natura di compenso per la esplicazione delle più
gravose funzioni svolte dagli impiegati delle Avvocature dello Stato
in favore della Regione siciliana";
che si è costituita l'Avvocatura dello Stato, eccependo
l'inammissibilità della questione, per assoluto difetto di
motivazione sulla rilevanza, e comunque la sua infondatezza;
Considerato che la legge n. 734 del 1973 ha avuto la finalità di
razionalizzazione del trattamento economico dei dipendenti statali,
eliminando le notevoli disparità fra le varie categorie e tra
dirigenti e non dirigenti realizzatesi nel tempo, e che in tale
contesto è stato attribuito ai predetti dipendenti un assegno
perequativo pensionabile, sopprimendo, nel contempo, tutti i
trattamenti preesistenti, non giustificati, e stabilendo altresì,
anche in armonia con quanto previsto per altre categorie di
personale, il divieto di corrispondere, per lo svolgimento dei
compiti istituzionali, qualsiasi emolumento ad eccezione di quelli
espressamente indicati dalla stessa legge;
che la legge n. 734 del 1974, così statuendo, si ispira ai
princi'pi della perequazione dei trattamenti retributivi e della
onnicomprensività del trattamento retributivo nel settore
dell'impiego statale, princi'pi estesi da successive leggi agli altri
settori dell'impiego pubblico e ribaditi nella l. 29 marzo 1983, n.
93, legge quadro sul pubblico impiego (v. sent. n. 290 del 1984);
che tali princi'pi, lungi dal violare gli artt. 3 e 36 Cost.,
sono sicuramente ad essi conformi e ne costituiscono non censurabile
svolgimento e attuazione a livello legislativo (v. sentt. nn. 21 e 45
del 1978);
che, in virtù della corretta interpretazione ed applicazione
degli artt. 3 e 36 Cost., la questione va dichiarata manifestamente
non fondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, legge 15 novembre 1973, n. 734,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte