Ordinanza n. 90/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.
delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,
promosso con l'ordinanza 7 novembre 1956 del Tribunale di Trapani,
emessa nel procedimento penale a carico di Marino Gioacchino ed altri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30
gennaio 1957 ed iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del Tribunale di
Trapani veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale
dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18
giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 17 della
Costituzione.
Considerato che la Corte costituzionale ha già preso in esame la
questione sollevata e con la propria sentenza n. 9 del 19 giugno 1956 e
con successive pronuncie ha dichiarato non fondata la assunta
illegittimità costituzionale del citato art. 18 nella parte in cui
stabilisce la sanzione, penale per il mancato preavviso all'autorità
competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo
conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in
luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma
dell'art. 17 della Costituzione, non è richiesto preavviso;
che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in
contrario, tali pronuncie vanno pienamente confermate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata ed ordina che gli atti siano restituiti al
Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte