Ordinanza n. 90/1983
Altra decisione · depositata il 18/04/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 706/1975
- art. 9legge 706/1975
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma
sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e dell'art. 9, commi
quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317
(Giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga la
sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati) promosso con
ordinanza emessa il 18 gennaio 1980 dal Pretore di Narni, sul ricorso
proposto da Cianfruglia Fiorenzo contro la Regione Umbria, iscritta al
n. 289 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'11 giugno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che il Pretore di Narni dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre
1975, n. 706 e 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo della legge 3
maggio 1967, n. 317 disciplinanti il giudizio di opposizione innanzi al
pretore avverso l'ordinanza- ingiunzione con cui viene irrogata la
sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati, assumendo che
tali disposizioni contrasterebbero: a) con gli artt. 102, secondo comma
e 103, primo comma Cost., in quanto con esse il pretore sarebbe
trasformato in organo speciale di giustizia amministrativa ovvero in
organo della giurisdizione ordinaria che però esercita giurisdizione
in materia spettante al giudice amministrativo; b) con gli artt. 113,
secondo comma e 24, primo e secondo comma, Cost., per le limitazioni ai
poteri di cognizione e di decisione del Pretore-e correlativamente, al
diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilità di
sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruità
della sanzione (artt. 4 e 5 l. 20/3/1865, n. 2248, all. E) nonché di
svolgere attività istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 2700
c.c.).
Considerato che questa Corte ha già precisato, in riferimento al
citato art. 9 l. n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su
diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto,
non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa
impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria (sentenza n. 32 del
1970);
che, peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al
sistema penale"), le norme impugnate sono state espressamente abrogate
(art. 42) ed è stata nel contempo dettata una nuova disciplina del
giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene
irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati
(ovvero amministrativi ab origine), disponendo tra l'altro che "nel
corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di
prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o
accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola
anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi
sesto e undicesimo);
che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo
proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme
sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Narni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte