Ordinanza n. 90/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi
primo, secondo e sesto, della legge provinciale di Trento 30 dicembre
1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia
abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come
modificato dall'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14
(Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di
espropriazione), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1987 dalla
Corte di cassazione sul ricorso proposto da Nones Giovanni ed altri
contro il Comune di Trento, iscritta al n. 225 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Nones Giovanni ed altri e del
Comune di Trento;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente tra Nones
Giovanni ed altri, il Comune di Trento e la Provincia autonoma di
Trento, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 3 giugno
1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
28, primo, secondo e sesto comma, della legge provinciale di Trento
30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di
edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica
utilità), come modificato dalla legge provinciale 2 maggio 1983, n.
14 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di
espropriazione), in riferimento agli artt. 24, primo comma, 101,
secondo comma, 113, primo e secondo comma, e 42, secondo e terzo
comma, della Costituzione;
che la disposizione impugnata, prevedendo che l'indennità di
espropriazione per le aree destinate dagli strumenti urbanistici ad
insediamenti produttivi di beni o di servizi, ad insediamenti
residenziali, o servizi di interesse pubblico o a verde privato, sia
commisurata alla media tra il valore venale del bene ed il valore
che, entro le valutazioni minime e massime fornite da una commissione
provinciale, deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo,
violerebbe l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, in
quanto il diritto del proprietario espropriato ad ottenere un giusto
indennizzo potrebbe risultare menomato nell'ipotesi in cui la
tabella, vincolante per la determinazione della indennità di
esproprio, sia in sede amministrativa che, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità, in sede giurisdizionale, indichi un
valore massimo inferiore o non aderente in concreto a quello
effettivo del terreno;
che la medesima disposizione contrasterebbe con gli artt. 113,
primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 24, primo comma, della
Costituzione, in quanto le tabelle predisposte dalla Commissione,
costituendo un accertamento nel merito demandato ad organi della
pubblica amministrazione, vincolante non solo per l'organo
amministrativo deputato al procedimento espropriativo ma anche per il
giudice ordinario nel processo di opposizione alla stima, pongono in
essere un accertamento automatico di valori che si risolve in una
precostituzione di prove al di fuori del processo, potendo così
risultare pregiudicato il diritto soggettivo del privato espropriato
ad ottenere il giusto indennizzo attraverso un procedimento
estimativo corretto e comunque controllabile in sede giurisdizionale;
che si sono costituite le parti private del giudizio a quo
aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione;
che si è altresì costituito il Comune di Trento chiedendo che
le questioni vengano dichiarate non fondate in quanto, come lo stesso
giudice a quo riconosce, il criterio introdotto dalle disposizioni
impugnate, pur comportando una sensibile riduzione del valore del
bene espropriato, costituisce, tuttavia, manifestazione di legittimo
esercizio della discrezionalità riservata al legislatore nazionale o
provinciale di individuare meccanismi normativi idonei ad assicurare
agli espropriati un ristoro, ancorché non integrale ma serio, per il
sacrificio loro imposto;
Considerato che questioni identiche a quelle sollevate nel
presente giudizio, sono state decise da questa Corte nel senso della
non fondatezza, con sentenza n. 1165 del 1988;
che nella ordinanza di rimessione, non si rinvengono
argomentazioni diverse da quelle esaminate da questa Corte nel
precedente giudizio e decise con la sentenza suddetta;
che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma, della legge della
Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, come modificato dalla
legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, vanno dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma, della
legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31
(Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e
norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato
dalla legge della stessa Provincia 2 maggio 1983, n. 14
(Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di
espropriazione), questioni sollevate, in riferimento agli artt. 42,
secondo e terzo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 113,
primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Cassazione
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte