Ordinanza n. 90/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Codice penale
- art. 146legge 139/1993
- art. 2legge 139/1993
- art. 146legge 222/1993
- art. 1legge 222/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del
codice penale, così come modificato dall'art. 1 della legge 14
luglio 1993, n. 222, che ha convertito il decreto-legge 14 maggio
1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone
detenute affette da HIV e di tossicodipendenti), promossi con due
ordinanze emesse il 12 aprile 1994 dal Tribunale di sorveglianza di
Torino nei procedimenti riuniti di sorveglianza nei confronti di
Bergamo Ciro e di Moscaritolo Michelangelo, iscritte ai nn. 526 e 527
del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato,
con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 146 n. 3 del codice penale, come inserito
dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni
urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da HIV e
di tossicodipendenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede il rinvio
obbligatorio dell'esecuzione della pena se deve avere luogo nei
confronti di persona affetta da HIV nei casi di incompatibilità con
lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286- bis, comma 1, del
codice di procedura penale;
che a tal proposito il giudice a quo deduce la violazione
dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto "la malattia
continuerà a sussistere e la pena detentiva di fatto resterà
sospesa sine die", con effetto asseritamente "deflagrante rispetto
alla sistematicità dell'ordinamento e alla razionalità dell'intero
sistema", giacché qualunque reato commetta la persona che ha
ottenuto il differimento dell'esecuzione della pena "vi è la
certezza che nessuna sanzione penale potrà essere eseguita nei suoi
confronti";
che in uno dei giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile;
Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e che
pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico
provvedimento;
che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione del tutto
analoga, ne ha dichiarato la non fondatezza (v. sentenza n. 70 del
1994) osservando, fra l'altro, che, dovendosi porre a fondamento
della nuova ipotesi di differimento della esecuzione della pena
"l'esigenza di assicurare il diritto alla salute nel particolare
consorzio carcerario", ne deriva che la liberazione del condannato
non può "ritenersi frutto di una scelta arbitraria" così come
neppure può affermarsi "che la liberazione stessa integri, sempre e
comunque, un fattore di compromissione delle contrapposte esigenze di
tutela collettiva", giacché non è la pena differita in quanto tale
"a determinare una situazione di pericolo, ma, semmai, la carenza di
adeguati strumenti preventivi volti ad impedire che il condannato,
posto in libertà, commetta nuovi reati";
e che, pertanto, non adducendo le ordinanze di rimessione
argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma,
n. 3 del codice penale, come inserito dall'art. 2 del decreto-legge
14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento
di persone detenute affette da HIV e di tossicodipendenti)
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte