Ordinanza n. 90/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 130d.lgs. 112/1998
usata come parametro
citata
- art. 11legge 59/1997
- art. 3d.P.R. 698/1994
- art. 6d.P.R. 698/1994
- art. 130legge 537/1993
- art. 11legge 537/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica);3, commi 5 e 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul
riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle
minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici),
promossi con ordinanze emesse il 23 novembre 1999 dal tribunale di
Prato, il 4 gennaio 2000 dal tribunale di Oristano, il 30 maggio 2000
dal tribunale di Viterbo, il 12 e il 24 giugno 2000 dal tribunale di
Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 59, 208, 582, 703 e 704 del
registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 9, 21, 43 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Antonio Todaro e Carlo De Angelis per
l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di diversi procedimenti aventi ad oggetto
la spettanza di crediti previdenziali per causa di invalidità
civile, i tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze,
con ordinanze di contenuto in larga parte coincidente rispettivamente
emesse il 23 novembre 1999, il 4 gennaio, il 30 maggio, il 12 e il
24 giugno 2000, hanno sollevato questione di costituzionalità
dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59) per violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione e che il tribunale di Oristano - il cui giudizio
riguarda la corresponsione degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria su assegni previdenziali arretrati - ha
sollevato anche questione di costituzionalità del "combinato
disposto" del medesimo art. 130 del decreto legislativo n. 112 del
1998, dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica), dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 6,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei
procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e
sulla concessione dei benefici economici), in relazione agli artt. 3,
38 e 97 della Costituzione;
che, secondo i giudici a quibus l'art. 130 del decreto
legislativo n. 112 del 1998 conferendo, al primo comma, all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) la funzione di
erogazione degli assegni previdenziali a titolo di invalidità civile
a partire dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore dello
stesso decreto, e stabilendo, al terzo comma, la legittimazione
passiva dello stesso I.N.P.S. per tutti i provvedimenti concessori
non assentiti dalle regioni, anche se "antecedenti al termine di cui
al medesimo comma 1", violerebbe la legge di delegazione 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e quindi,
gli artt. 76 e 77 della Costituzione, poiché tale legge, secondo i
rimettenti, autorizzerebbe il Governo esclusivamente al conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, e non
potrebbe essere quindi applicata ad un ente nazionale quale appunto
è l'I.N.P.S.;
che inoltre, ad avviso del tribunale di Oristano, la
separazione fra la fase di accertamento sanitario dell'invalidità
civile e la fase di concessione dei relativi benefici economici -
prevista dal "combinato disposto" dei predetti artt. 130 del d.lgs.
n. 112 del 1998, 11 della legge n. 537 del 1993, 3, comma 5, e 6,
comma 4, del d.P.R. n. 698 del 1994 - contrasterebbe con l'art. 3
della Costituzione, per la disparità di trattamento tra soggetti
beneficiari di prestazioni accertate e liquidate dal medesimo
I.N.P.S. e gli invalidi civili, per i quali invece la procedura di
accertamento e di liquidazione sarebbe molto più complessa, nonché
per irragionevolezza in quanto lo stesso art. 11 della legge n. 537
prescrive la razionalizzazione dei procedimenti in materia; con
l'art. 38, poiché la dilatazione dei tempi delle relative procedure
vanificherebbe la funzione degli assegni previdenziali di rimediare
allo stato di necessità determinato dalla invalidità e infine con
l'art. 97, per la distribuzione tra enti diversi delle competenze in
materia;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
chiedendo di "verificare la rilevanza" della questione di
costituzionalità sulla scelta legislativa di separare il
procedimento di accertamento sanitario dell'invalidità dal
procedimento di concessione dei benefici economici, sollevata in
relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione dal tribunale di
Oristano nel corso di un giudizio limitato al riconoscimento di
"accessori delle provvidenze già riconosciute";
che secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la
questione di costituzionalità dell'art. 130 del d.lgs. n. 112 del
1998 in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione è infondata,
in quanto il fondo di gestione presso l'I.N.P.S., previsto da detta
disposizione ai fini della erogazione dei pagamenti in esame, riveste
"una funzione di mera cassa rispetto all'amministrazione competente",
conferita all'I.N.P.S. in conseguenza della "soppressione della
relativa struttura amministrativa a livello centrale nell'ambito del
Ministero dell'interno", e dalla conseguente individuazione nello
stesso I.N.P.S. della "struttura organizzativa a livello nazionale,
idonea a garantire l'esercizio di detta funzione in osservanza dei
fondamentali principi di snellimento ed accelerazione
delleprocedure";
che si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, quale parte dei giudizi principali, chiedendo che la Corte
costituzionale dichiari "anche d'ufficio", che la disposizione
impugnata "deve essere interpretata nel senso di ricondurre ad un
unico centro di responsabilità le diverse competenze attualmente
frammentate in modo incerto fra più soggetti, attribuendole
all'I.N.P.S.", in quanto, a suo avviso, "l'istituzione presso
l'I.N.P.S. di un fondo per l'erogazione non modifica sostanzialmente
l'impianto della legge delega e il criterio di decentramento delle
prestazioni".
Considerato che le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la
questione di costituzionalità di una stessa disposizione di legge in
relazione a parametri in larga parte coincidenti, e che va pertanto
disposta la riunione dei relativi giudizi, affinché siano decisi con
un'unica pronuncia;
che la questione di costituzionalità sollevata dal tribunale
di Oristano, in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione,
in ordine alla previsione legislativa della separazione tra
l'accertamento sanitario dell'invalidità e la concessione del
relativo beneficio economico difetta di pregiudizialità rispetto
alla definizione del giudizio principale, il quale, avendo ad oggetto
"la corresponsione degli interessi legali sulle somme percepite a
titolo di indennità di accompagnamento", non attiene alla fase né
dell'accertamento sanitario né della concessione del provvedimento,
bensì attiene puramente alla fase della erogazione del credito
previdenziale, cosicché la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
che la legge n. 59 del 1997, dopo avere individuato,
all'art. 1, l'oggetto della delegazione legislativa al Governo nel
conferimento di funzioni e compiti amministrativi "alle regioni e
agli enti locali", specifica detto oggetto al successivo art. 3,
stabilendo tra l'altro, alla lettera g), che con i medesimi decreti
legislativi di cui all'art. 1 della legge sono "individuate le
modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture
organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro
natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti
locali";
che l'art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, mentre, al comma
2, attribuisce alle regioni le funzioni di concessione dei
trattamenti economici a favore degli invalidi civili, al comma 1
istituisce presso l'I.N.P.S. un fondo finalizzato alla erogazione
delle relative provvidenze, il quale è configurabile appunto in
conformità alla previsione dell'art. 3, lettera g) della legge di
delegazione come struttura organizzativa ritenuta idonea dal Governo
allo svolgimento di funzioni e compiti che, secondo lo stesso
Governo, non richiedono per propria natura di venire esclusivamente
esercitati dalle autonomie territoriali, sicché l'asserito contrasto
con la legge di delegazione risulta insussistente e la relativa
questione di costituzionalità manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
costituzionalità dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59), dell'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento
recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di
riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei
benefici economici), sollevata dal tribunale di Oristano in relazione
agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità del medesimo art. 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 sollevata dai tribunali di Prato, di Oristano,
di Viterbo e di Firenze in relazione agli artt. 76 e 77 della
Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte