Ordinanza n. 900/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 650Codice di procedura civile
- art. 668Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 153 e 618,
primo comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 22
novembre 1986 dal Pretore di Agrigento nel procedimento civile
vertente tra Assessorato Regionale del lavoro e SO.GE.SI -
E.N.I.P.M.I., iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Agrigento, con ordinanza in data 22
novembre 1986 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
questione incidentale di legittimità costituzionale degli articoli
153 e 618, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte
in cui non prevedono la possibilità di concedere un nuovo termine
per la notificazione in presenza di una causa di forza maggiore o di
caso fortuito;
che la questione è stata sollevata nel corso del procedimento
civile vertente tra Assessorato Regionale del Lavoro e SO.GE.SI -
E.N.I.P.M.I.;
che, invero, proposto ricorso per opposizione agli atti
esecutivi, il predetto Assessorato lo aveva notificato, unitamente al
decreto di comparizione delle parti, oltre il termine perentorio
all'uopo assegnato dal pretore a norma dell'art. 618, primo comma,
c.p.c., e, deducendo, all'udienza di comparizione, che la tardività
della notificazione era da ascrivere a causa di forza maggiore, aveva
chiesto di essere rimesso in termini;
che il giudice a quo, premesso che è giurisprudenza consolidata
che la mancata o tardiva notificazione del ricorso e del decreto, in
tema di opposizione agli atti esecutivi, si traduce nel difetto di un
presupposto necessario per la costituzione del rapporto processuale,
rimanendo esclusa, in tale ipotesi, ogni possibilità di concedere un
nuovo termine per la notificazione stessa, osserva che la mancata
previsione, sia nell'art. 618, primo comma, sia nell'art. 153 c.p.c.,
di tale possibilità in presenza di una causa di forza maggiore o di
caso fortuito sembra contrastare con gli artt. 3 e 24 Cost.;
che al riguardo, lo stesso giudice rileva che l'ordinamento
giuridico prevede altre ipotesi in cui la forza maggiore assume,
invece, rilevanza, quali quelle di cui agli artt. 650 e 668 c.p.c.;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale
dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione
e, comunque, nel merito, per la infondatezza della stessa;
Considerato che va rigettata l'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'autorità intervenuta, emergendo dal contesto
dell'ordinanza adeguata motivazione sulla rilevanza della questione;
che, peraltro, questa appare manifestamente infondata;
che, invero, come questa Corte ha già avuto occasione di
precisare, la garanzia del diritto di difesa non può implicare che
sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri
processuali limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso
della giustizia;
che inerisce alla natura stessa dei termini perentori la loro
improrogabilità con la connessa impossibilità di provvedimenti di
sanatoria in caso di loro inutile decorso, per motivi di certezza e
di uniformità la cui ragionevolezza non può revocarsi in dubbio;
che, in particolare, nel processo civile, l'immutabilità dei
termini perentori, sia legali che giudiziali, tende a garantire una
effettiva parità di diritti delle parti in causa, contemperando
nell'esercizio con le esigenze della difesa (v. Corte cost. n. 106
del 1973);
che è inconferente il richiamo agli artt. 650 (opposizione
tardiva a decreto ingiuntivo) e 668 (opposizione ad intimazione di
licenza o di sfratto dopo la convalida) cod. proc. civ., che
prevedono la rilevanza della forza maggiore ai fini dello svolgimento
di un'attività difensiva oltre il suo normale termine di legge;
che, invero, le disposizioni di cui alle testé citate norme
attuano il principio per il quale, allorché incombe alla parte un
termine per il compimento di determinate attività processuali, è
necessario, per la salvaguardia del diritto di difesa, che non
sussistano cause ad essa imputabili, preclusive della conoscenza
dell'evento dal quale il termine stesso comincia a decorrere (v.
sentt. nn. 139 del 1967 e 34 del 1974);
che, pertanto, dette disposizioni disciplinano ipotesi del tutto
diverse da quella esaminata dal giudice a quo, sicché risulta
ingiustificato il riferimento all'art. 3 Cost.;
che per non dissimili considerazioni va ritenuto ultroneo il
rilievo attribuito nell'ordinanza di rimessione al caso fortuito;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 153 e 618, primo comma, del cod. proc.
civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore
di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:900 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte