Ordinanza n. 903/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 47/1985
- art. 1legge 10/1977
- art. 7legge 9/1982
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 44Costituzione
- art. 20legge 10/1977
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b),
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
(Norme per la edificabilità dei suoli) e dell'art. 7, capoverso,
lett. a), del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti), promosso con ordinanza emessa il
13 ottobre 1987 dal Pretore di Sannicandro Garganico nel procedimento
penale a carico di La Piscopia Vincenzo, iscritta al n. 843 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Sannicandro Garganico, nel procedimento
penale a carico di La Piscopia Vincenzo, imputato del reato di cui
all'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere
eseguito, senza concessione edilizia, su un fondo rustico, lavori
consistenti nella costruzione di un manufatto in blocchi di tufo di
mq 51 circa, adibito a deposito di attrezzi agricoli per la
coltivazione del fondo, ha sollevato, con ordinanza emessa il 13
ottobre 1987, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., degli artt. 20, lett. b),
della legge n. 47 del 1985, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
7, comma secondo, lett. a), del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nella parte in cui, nel
loro combinato disposto, assoggettano a regime di concessione
edilizia, anziché di autorizzazione gratuita, come è invece
previsto per le pertinenze al servizio di edifici già esistenti, le
opere costituenti pertinenze al servizio di fondi rustici, così
determinando: una irragionevole disparità di trattamento tra entità
omogenee, quali sono le pertinenze degli edifici urbani e dei fondi
rustici; una illegittima compressione delle facoltà di godimento dei
fondi rustici; una imposizione, sui fondi stessi, di vincoli non
coordinati agli obbiettivi indicati dall'art. 44 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito
l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della questione;
Considerato che non ricorrono, nella specie, le ragioni che hanno
indotto questa Corte, con l'ordinanza n. 8 del 1988, a dichiarare
manifestamente inammissibile analoga questione: mentre allora era
impugnato l'art. 7, lett. a), del decreto- legge n. 9 del 1982, come
sopra convertito, senza considerarsi che la liceità degli interventi
edilizi su aree nude, siano esse urbane e rustiche, deve essere
valutata non già alla stregua del suddetto art. 7, lett. a),
concernente le pertinenze di edifici preesistenti, siano essi urbani
o rurali, bensì in riferimento all'art. 1 della legge n. 10 del
1977, la questione ora prospettata coinvolge anche quest'ultima
disposizione;
che il giudice a quo postula la previsione, da parte della
normativa impugnata, di un diverso trattamento dei fondi urbani e dei
fondi rustici, e loro pertinenze, laddove la prevista diversità di
trattamento sussiste tra opere costituenti pertinenza di edificio
preesistente, urbano o rurale, (alle quali è applicabile il regime
di autorizzazione gratuita in base al citato art. 7, lett. a), ed
opere edilizie non correlate ad edifici preesistenti, bensì ad aree
inedificate, urbane o rustiche, (sottoposte al regime concessorio
secondo i criteri generali di cui all'art. 1 della legge n. 10 del
1977);
che le due situazioni diversamente regolate sono innegabilmente
non omogenee sotto il profilo edilizio e urbanistico, altro essendo
il caso di un incremento edile arrecato, come la pertinenza, a un
edificio che preesiste e quindi già configura trasformazione del
territorio, rispetto al caso (qui in esame) di un'opera costituente
essa stessa modificazione originaria del territorio considerato come
area nuda;
che, pertanto, difettano i presupposti per un'utile comparazione
ai fini dell'art. 3, comma primo, Cost., sicché la censura svolta in
riferimento a tale parametro è manifestamente infondata;
che del pari sono manifestamente infondate le censure riferite
agli artt. 42 e 44 Cost. poiché, una volta escluso, secondo quanto
dianzi detto, che ricorra una diversità di trattamento fra
proprietà urbana e proprietà fondiaria, viene meno la possibilità
stessa di configurare le dedotte lesioni della proprietà fondiaria o
della protezione costituzionale di essa.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 febbraio
1985, n. 47, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma
secondo, lett. a), del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dal Pretore di Sannicandro
Garganico con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:903 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte