Ordinanza n. 906/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 10 marzo 1987 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile
vertente tra Martella Pietro e INAIL, iscritta al n. 306 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Lecce, nel giudizio vertente tra
Martella Pietro e l'INAIL, diretto al conseguimento di un aumento
della rendita infortunistica già goduta, con ordinanza del 10 marzo
1987 (R.O. n. 306/87), debitamente pubblicata e comunicata, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, I
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude
la revisione della rendita allorché il grado di riduzione permanente
dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da inabilità
sopravvenuta derivante da cause extralavorative, in riferimento
all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica
rispetto a coloro ammessi a siffatta revisione per l'aggravamento
che, a seguito di infortunio, si verifica relativamente alle
menomazioni prodotte da malattia o altre cause preesistenti
all'infortunio;
che l'INAIL, costituitosi nel giudizio, ha concluso per
l'infondatezza della questione nella considerazione che non sussiste
l'indispensabile collegamento tra il peggioramento delle condizioni
fisiche e l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della
rendita, essendo, nel caso in esame, il peggioramento dovuto a causa
autonoma sopravvenuta;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
anch'essa per l'infondatezza della questione per ragioni analoghe a
quelle dell'Istituto;
Considerato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai
costante, l'evoluzione del danno infortunistico deve essere collegato
al fatto lavorativo e le modificazioni devono essere l'effetto di
fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma
infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente
efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate perché
al di fuori del rischio assicurato: in altri termini, anche le
circostanze sopravvenute devono trovare la loro causa efficiente e
non solo occasionale nella lesione infortunistica;
che colui che subisce un aggravamento del danno infortunistico,
anche se sia stato affetto da causa patologica precedente
all'infortunio, può chiedere ed ottenere la revisione della rendita
sempre che l'aggravamento sia collegabile eziologicamente
all'infortunio;
che, pertanto, la denunciata disparità di trattamento non
sussiste e la questione sollevata è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:906 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte