Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DANNO INFORTUNISTICO AGGRAVATOSI PER SOPRAVVENUTE MALATTIE EXTRALAVORATIVE - AUMENTO DELLA RENDITA INFORTUNISTICA - ESCLUSIONE ALLORCHE' L'EVOLUZIONE DEL DANNO NON SIA EZIOLOGICAMENTE COLLEGABILE ALL'INFORTUNIO - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede la revisione della rendita infortunistica nel caso in cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da "invalidita' extralavorative sopravvenute" non crea disparita' di trattamento tra coloro che, portatori di una invalidita' per causa derivante da infortunio, subiscano successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento dello stesso organo o funzione, e coloro i quali conseguono, invece, siffatta revisione per l'aggravamento delle condizioni fisiche, che sia in collegamento con l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Invero, presupposto per la revisione della rendita in esame e' che il peggioramento delle condizioni sia determinato da fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate, perche' al di fuori del rischio assicurato (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - V. O. n. 906/1988 red.: G.L. rev.: S.P.
sentenza 17/1995massima n. 21831 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE ANTINFORTUNI - LAVORATORE INFORTUNATO RICONOSCIUTO GUARITO SENZA POSTUMI CHE SUPERINO IL MINIMO DI INDENNIZZABILITA' - AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'INFORTUNATO OLTRE TALE SOGLIA - IMPOSSIBILITA' DI CHIEDERE ALL'I.N.A.I.L. LA LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA SE SUCCESSIVO AI DIECI ANNI DALL'INFORTUNIO - DENUNCIATA INCIDENZA DEL TERMINE DECENNALE SULLA GARANZIA COSTITUZIONALE DI MEZZI ADEGUATI DI SUSSISTENZA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
E' irrilevante nel giudizio 'a quo' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui stabilisce il termine, decorrente dalla data dell'infortunio, di dieci anni entro il quale l'assicurato puo' chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, qualora, dopo essere stato dichiarato guarito senza postumi di invalidita' permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilita' in rendita, le sue condizioni si pretendano aggravate, in conseguenza dell'infortunio, in misura da raggiungere l'indennizzabilita', in quanto dagli atti di causa emerge che la domanda giudiziale e' stata proposta - anche se oltre il decennio entro il quale, accertato l'aggravamento dei postumi, e' sorto il diritto alla indennizzabilita' in rendita dei postumi da infortunio - entro il termine prescrizionale di cui all'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, onde la censura rivolta al disposto dell'art. 83 deve ritenersi estranea al caso di specie, che rientra e trova tutela nel sistema normativo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.).
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE ANTINFORTUNI - AGGRAVAMENTI DELLA RICONOSCIUTA INABILITA' - IMPOSSIBILITA' DI CHIEDERE PER ESSI ALL'I.N.A.I.L., DECORSO IL TERMINE DI DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA, LA REVISIONE DELLA STESSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DI MEZZI ADEGUATI DI SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER IL DIVERSO TERMINE (QUINDICI ANNI) PREVISTO IN CASO DI AGGRAVAMENTO DI MALATTIA PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come gia' riconosciuto dalla Corte, rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa la fissazione (nell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) in dieci anni dalla costituzione della rendita del termine entro il quale il lavoratore infortunato, in caso di aggravamento della inabilita', puo' chiedere all'Istituto un'eventuale revisione. La scelta del legislatore, volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici, e' infatti fondata sul dato di rilievo sanitario e statistico secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell'infortunato si stabilizzano e la misura dell'inabilita' raggiunge il piu' alto livello. Ne' vale in contrario argomentare che in caso di aggravamento di malattia professionale il termine per chiedere all'Istituto la revisione della rendita e' invece di quindici anni, giacche' al riguardo - come anche la Corte ha gia' stabilito - il discrimine tra "infortuni sul lavoro" e "malattie professionali" e' giustificato - almeno finche' le acquisizioni scientifiche rimarranno invariate - dalla certezza del 'dies' per la causa violenta 'uno actu' dell'infortunio e dalla incertezza temporale della insorgenza della malattia professionale, che puo' manifestarsi a imprecisabile distanza dalla causa patogena o essere accertata addirittura con quell'estremo strumento diagnostico che e' l'esame autoptico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Nello stesso senso, su analoga questione: S. n. 80/1971. - Su diversi profili del discrimine tra infortuni e malattie professionali: S. nn. 116/1969, 228/1987, 179/1988, 206/1988, 54/1990.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROCESSIONALI - DANNO INFORTUNISTICO - AGGRAVAMENTO - AUMENTO DELLA RENDITA INFORTUNISTICA - ESCLUSIONE ALLORCHE' LA EVOLUZIONE DEL DANNO NON SIA EZIOLOGICAMENTE COLLEGABILE ALL'INFORTUNIO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124, ART. 83, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI L'art. 83, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude la revisione della rendita infortunistica allorche' il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da inabilita' sopravvenuta derivante da cause extralavorative, non crea disparita' di trattamento rispetto a coloro i quali conseguono, invece, siffatta revisione per l'aggravamento delle condizioni fisiche che sia in collegamento con l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Invero, presupposto per la revisione della rendita in esame e' che il peggioramento delle condizioni sia determinato da fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate perche' al di fuori del rischio assicurato. (Manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - RENDITA - REVISIONE - TERMINE - ANNI DIECI, ANZICHE' QUINDICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La previsione di termini diversi per la revisione della rendita per invalidita` da infortunio sul lavoro e, rispettivamente, da malattia professionale, non costituisce il risultato di una scelta arbitraria o ingiustificata, ma ha riscontro in dati statistico-sanitari in base ai quali il legislatore ha stabilito in dieci e quindici anni dalla costituzione della rendita il periodo entro cui - secondo l'"id quod plerumque accidit" - si stabilizzano gli esiti invalidanti degli infortuni e, rispettivamente, delle malattie professionali. Pertanto, finche` le acquisizioni della osservazione scientifica in materia resteranno invariate, la suddetta diversita` temporale non sara` censurabile ne` sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento ne` sotto quello dell'incongrua attuazione legislativa dell'art. 38 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 83 e 137, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui stabilisce, per la domanda di revisione della rendita di invalidita` da infortunio, il termine di anni dieci anziche` quindici).
Riguarda ancheart. 137 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 83, SETTIMO E OTTAVO COMMA - RENDITA DI INABILITA' - TERMINI PER IL SUO CONSEGUIMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 38, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione. Le norme denunciate infatti non negano in modo assoluto il diritto alla rendita di inabilita' conseguente ad infortunio sul lavoro, ma richiedono ai fini della proponibilita' dell'istanza, che le condizioni previste si verifichino in un dato periodo di tempo; e cio' rientra nell'ambito di apprezzamento riservato al legislatore.
LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 83, COMMI SESTO E SETTIMO - DIRITTO DI REVISIONE DELLA RENDITA DI INABILITA' PERMANENTE - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DI COSTITUZIONE DELLA RENDITA - VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata in relazione all'art. 38, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi sesto e settimo del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), secondo cui il termine di dieci anni per richiedere la revisione della rendita di inabilita' permanente decorre dalla data della costituzione della rendita. Tale termine che ha portata dilatoria, segna il momento finale del periodo durante il quale l'aggravamento delle condizioni dell'assicurato fa sorgere il diritto alla revisione della rendita.
LAVORO - ASSICURAZIONI SOCIALI - COSTITUZIONE, ART. 38, SECONDO COMMA - IMMEDIATA OPERATIVITA' - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO DEL PRECETTO AL SISTEMA DELLE ASSICURAZIONI NEL SUO COMPLESSO E NON A SINGOLE DISPOSIZIONI.
In applicazione dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e quindi rilevante ai fini del sindacato di costituzionalita' sulle leggi ordinarie, ogni evento che incida sfavorevolmente sull'attivita' lavorativa deve essere garantito mediante la predisposizione di provvidenze idonee ad assicurare la soddisfazione delle esigenze di vita del lavoratore. Ma codesto risultato deve essere conseguito non necessariamente dalle singole norme che regolano la materia bensi' dal sistema delle assicurazioni complessivamente considerato, con la conseguenza che non contrastano con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione, le norme ordinarie che dettino regole e limiti per l'insorgenza o l'esercizio dei diritti del lavoratore in dipendenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. (nella specie la Corte ha ritenuto che l'art. 83, commi sesto e settimo del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, rientri nei limiti di legittimita' costituzionale dianzi precisati).