Ordinanza n. 908/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29d.P.R. 761/1979
usata come parametro
citata
- art. 2103Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo,
secondo e terzo comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con
ordinanza emessa il 27 gennaio 1987 dal T.A.R. per la Sicilia -
Sezione di Catania - sul ricorso proposto da Mineo Biagio contro la
U.S.L. n. 39, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso dal dr. Mineo Biagio
contro l'USL n. 39 di Bronte per l'annullamento della delibera del
Comitato di gestione n. 406 del 1984 con cui gli sono state assegnate
le mansioni superiori di aiuto radiologo per la durata di sessanta
giorni senza diritto al corrispondente trattamento economico ai sensi
dell'art. 29, secondo comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, il
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di
Catania, con ordinanza del 27 gennaio 1987, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 29, primo, secondo e terzo
comma del decreto citato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.;
che al dr. Mineo, in servizio con la qualifica di assistente
radiologo presso il presidio Ospedaliero "Castiglione- Prestianni" di
Bronte, nel cui organico non è previsto il posto di aiuto, le dette
mansioni erano già state affidate dal Presidente dell'Ospedale con
nota 2591 del 6 agosto 1982, "al fine di garantire continuità,
direzione e responsabilità" del servizio, in attesa
dell'espletamento del concorso per il posto di primario;
che in esito alla domanda del dipendente, in data 15 giugno
1984, rivolta ad ottenere la corresponsione del trattamento
corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte, il
Comitato di gestione, "in considerazione delle esigenze di servizio",
ha adottato la delibera sopra riferita, contro la quale l'interessato
ha proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo;
che il Tribunale, pur ritenendo illegittima la delibera
impugnata per difetto di logica correlazione con l'oggetto della
domanda, ha soprasseduto alla pronuncia di annullamento, sul riflesso
che essa "lascerebbe la situazione nei termini presistenti", e quindi
sarebbe "inutiliter data", in quanto l'accoglimento della domanda di
avanzamento del dipendente è precluso dal primo comma dell'art. 29,
a mente del quale egli "non può essere assegnato, neppure di fatto,
a mansioni superiori o inferiori", e, d'altro lato, non soccorrono
né il secondo comma, che per esigenze di servizio consente
l'assegnazione temporanea a mansioni superiori per non più di
sessanta giorni, senza diritto a variazioni del trattamento
economico, né il terzo comma (coordinato con l'art. 7, quinto e
settimo comma, del d.p.r. n. 128 del 1969), secondo cui "non
costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di
personale di posizione funzionale più elevata, qualora la
sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione
funzionale';
che le citate disposizioni dell'art. 29 del d.p.r. n. 761 del
1979 sembrano al giudice remittente essere in contrasto con più
norme della Costituzione: il primo comma con l'art. 97, perché
"laddove non consente, nemmeno in via di fatto, l'adibizione del
personale a mansioni superiori, confligge con le esigenze di ordine
organizzativo, e pertanto col principio di buon andamento
dell'amministrazione"; il secondo comma, "e di riflesso il terzo
comma", con gli artt. 3 e 36, perché a mansioni disuguali fa
corrispondere uguale retribuzione, risultandone un diverso
trattamento del personale addetto al servizio sanitario rispetto a
quello di altri rami del pubblico impiego (per esempio, l'art. 14 del
d.p.r. n. 509 del 1979 per il personale del parastato);
che nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita la
parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando "che
la questione in epigrafe sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata";
che, per quanto attiene all'ammissibilità, l'Avvocatura osserva
che la censura mossa dal giudice a quo riguarda più l'opportunità
che la legittimità dell'art. 29, del quale si chiede alla Corte una
riformulazione "meno rigida e più articolata", mentre nel merito
nessuna norma costituzionale appare violata: non gli artt. 3 e 36,
perché lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori per esigenze
di servizio rientra nei normali doveri di ufficio di tutti i
sanitari, e d'altra parte è esclusa la comparabilità con la
disciplina del personale del parastato, "trattandosi di ordinamenti e
di funzioni profondamente diversificati"; non l'art. 97, "atteso che
è proprio nell'interesse del buon andamento dei servizi che il
legislatore, per quanto possibile, esclude che l'esercizio delle
mansioni superiori possa condurre ad ottenere superiore qualifica".
Considerato che il primo e il terzo comma dell'art. 29 del d.p.r.
n. 761 del 1979 sono estranei al caso di specie: il primo comma,
perché il ricorrente ha in sostanza abbandonato l'originaria pretesa
di riconoscimento formale della qualifica di aiuto radiologo (non
essendo nella pianta organica istituito il posto corrispondente, e
comunque l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. essendo impedita dalla
disciplina speciale di cui all'art. 9 e segg. del d.p.r. n. 761 del
1979) e si è limitato a domandare un trattamento retributivo
proporzionato alle mansioni effettivamente svolte; il terzo comma
perché concernente un caso diverso da quello di cui si controverte;
onde, rispetto a queste due norme, la sollevata questione di
costituzionalità appare senz'altro priva di rilevanza, e perciò
inammissibile;
che la pretesa del ricorrente, essendo fondata sull'argomento
che nel suo caso "si versa in ipotesi diversa da quella contemplata
nel secondo comma dell'art. 29 citato", implica che il detto
trattamento economico è domandato con riferimento alla durata
dell'incarico eccedente il periodo, non superiore a sessanta giorni
nell'anno, per il quale l'assegnazione del prestatore di lavoro a
mansioni superiori, senza maggiorazione di retribuzione, risulti
giustificata da esigenze eccezionali di servizio;
che, pertanto, nemmeno il secondo comma dell'art. 29, nella
parte in cui esclude il diritto a variazioni del trattamento
economico, è applicabile nella specie, così che, pure sotto questo
profilo, la proposta questione di legittimità costituzionale non è
rilevante: invero, l'eccezionalità della norma impone una
interpretazione rigorosa del secondo comma, nel senso che
l'assegnazione a mansioni superiori senza maggiorazione retributiva
è consentita solo se giustificata dalla condizione indicata e
contenuta nel detto limite massimo di tempo, trascorso il quale cessa
l'efficacia del provvedimento, e quindi la prestazione ulteriore di
lavoro in tali mansioni produce al datore un arricchimento senza
causa, che alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost.,
direttamente applicabile, comporta l'obbligazione di adeguare il
trattamento economico del dipendente alla natura del lavoro
effettivamente prestato.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 29, primo, secondo e terzo
comma del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali) sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia, Sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:908 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte