Ordinanza n. 91/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.
delle leggi di p. s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
promosso con l'ordinanza 21 dicembre 1956 del Pretore di Pontremoli,
emessa nel procedimento penale a carico di Lavaggi Olinto e di Rossi
Paolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9
febbraio 1957 ed iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che con l'ordinanza del giorno 21 dicembre 1956 del
Pretore di Pontremoli è stata sollevata la questione circa la
legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s.,
in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;
che dall'ordinanza stessa risulta che la riunione che diede luogo
alla imputazione a carico dei prevenuti fu tenuta in luogo aperto al
pubblico.
Considerato che la Corte costituzionale, con la propria sentenza
del 19 giugno 1956, n. 9 e con successive pronuncie ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 18
nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato
preavviso all'autorità competente per le riunioni in luogo pubblico,
rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le
riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo
comma dell'art. 17 della Costituzione, non è richiesto preavviso;
che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in
contrario, tali pronuncie vanno confermate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di
Pontremoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte