Ordinanza n. 91/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119
del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (elezione della Camera dei deputati),
promossi con due ordinanze emesse il 25 ottobre 1979 dal tribunale di
Verbania e con ordinanza emessa il 10 gennaio 1980 dal tribunale di
Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 146 e 720 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 131, 124 e 325 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il tribunale di Verbania, con due ordinanze emesse il
25 ottobre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in
riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione: dal
momento che la norma impugnata discriminerebbe illegittimamente i
lavoratori, secondo che partecipino all'organizzazione delle elezioni
politiche o delle elezioni amministrative; che analoga impugnativa è
stata proposta dal tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 10
gennaio 1980, in riferimento al principio di eguaglianza, di cui allo
stesso art. 3 Cost.; che in tutti i giudizi è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso
dell'infondatezza della proposta questione.
Considerato che i tre giudizi si prestano ad essere riuniti; che
la questione è stata già risolta dalla Corte, sotto entrambi i
profili prospettati dai giudici a quibus, con la sentenza n. 35 di
quest'anno: la quale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957,
in riferimento sia al primo che al secondo comma dell'art. 3 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
sollevata dal tribunale di Verbania e dal tribunale di Brescia - in
riferimento all'art. 3 Cost. - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte