Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI - ADDETTI AI SEGGI ELETTORALI - DIRITTO DI ASSENTARSI DAL PROPRIO LAVORO PER ADEMPIERE ALLE PRESCRITTE INCOMBENZE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI RECUPERARE IL PERDUTO RIPOSO DOMENICALE IN ALTRO GIORNO - LAMENTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE, CON INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI CHE FRUISCONO DEL RIPOSO SETTIMANALE NON DI DOMENICA - QUESTIONE BASATA SU ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Per tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiono qualsiasi funzione nelle relative operazioni hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata di esse e i giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa. Da tale equiparazione legislativa discende che, come nel corso del normale svolgimento del rapporto di lavoro matura per il lavoratore il diritto al riposo settimanale, allo stesso indubbiamente spetta il recupero immediato del riposo festivo perduto a causa dell'attivita' svolta nelle operazioni elettorali. Viene meno, quindi, nel caso in questione, il presupposto della prospettata censura di incostituzionalita' per violazione del diritto al riposo settimanale e dell'altra ad essa connessa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, Cost.) - Su questioni sorte in materia riguardo alla legislazione anteriore al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: S. nn. 35/1981 e 124/1982.
Riguarda ancheart. 11 legge 53/1990
ELEZIONI - CONCESSIONE, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, AI DIPENDENTI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI, DI TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - ONERE POSTO A CARICO DEI DATORI DI LAVORO ANZICHE' DELLA INTERA COLLETTIVITA' - QUESTIONI GIA' DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate non fondate. - S. nn. 124/1982 e 40/1981 e O. n.192/1983.
sentenza 47/1984massima n. 15796 ELEZIONI - LAVORATORI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE - ONERE ECONOMICO POSTO A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E NON DELL'INTERA COLLETTIVITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 124/1982 e O. n. 192/1982.
ELEZIONI - ESCLUSIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA DAI BENEFICI ATTRIBUITI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI - NON SVOLGONO UN UFFICIO OBBLIGATORIO PER LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Poiche` i rappresentanti di lista, diversamente dai componenti dei seggi, svolgono presso gli uffici elettorali un ufficio non obbligatorio per legge, non e` censurabile ex art. 3 Cost. la non spettanza ai primi delle indennita` attribuite ai secondi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).
ELEZIONI - CONCESSIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AI DIPENDENTI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - MANCATA ATTRIBUZIONE DI UN COMPENSO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA' PRESTATA NELLE GIORNATE FESTIVE - (IRRINUNCIABILE DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE) - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata - essendo gia` stata decisa nel senso della non fondatezza con la sent. n. 40 del 1981 e non essendo addotti motivi che inducano a modificare tale decisione - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento all'art. 36, terzo comma, Cost. sotto il profilo della mancata attribuzione ai dipendenti chiamati a comporre gli uffici elettorali di un compenso aggiuntivo per l'attivita` prestata nei giorni festivi. - cfr. S. n. 40/1981
ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - FUNZIONI ELETTORALI - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - CONSEGUENTE ONERE ECONOMICO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 124/1982.
ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI - LAVORATORI CHIAMATI A SVOLGERLE - RIPOSO DA ESSI NON GODUTO A CAUSA DELLE COINCIDENZE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI CON GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE - DIRITTO DI RECUPERO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. n. 40/1981 e 124/1982.
ELEZIONI - UFFICI ELETTORALI - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI CHE SIANO LAVORATORI DIPENDENTI - ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO, PARI A TRE GIORNATE DI FERIE RETRIBUITE PER LE SOLE ELEZIONI POLITICHE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE CON RIFERIMENTO AI RAPPRESENTANTI DI LISTA IN QUANTO NON POSSONO CONSIDERARSI MEMBRI DEGLI UFFICI ELETTORALI.
L'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 che prevede tre giorni di ferie retribuite, a carico dei datori di lavoro, per i componenti degli uffici elettorali che siano lavoratori dipendenti in occasione delle elezioni della Camera, non si applica ai rappresentanti di lista e conseguentemente e` inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale proposta da un rappresentante di lista nelle elezioni comunali, proviciali e regionali. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost.).
ELEZIONI - UFFICI ELETTORALI - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI CHE SIANO LAVORATORI DIPENDENTI - ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO, PARI A TRE GIORNATE DI FERIE RETRIBUITE, PER LE SOLE ELEZIONI POLITICHE - RICONDUZIONE DI TALE DIVERSITA' DI TRATTAMENTO ALLA DIVERSITA' DI POSIZIONE E FUNZIONI DELLE CAMERE RISPETTO ALLE ALTRE ASSEMBLEE ELETTIVE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La previsione per le sole elezioni politiche di un compenso pari a tre giornate di ferie retribuite non lede il principio generale d'uguaglianza perche`, sebbene le elezioni di ogni specie costituiscono esplicazione della sovranita` popolare, diverse sono - per posizione e funzioni - le assemblee elettive. Ed invero le attribuzioni delle assemblee parlamentari si svolgono a livello di sovranita` in contrapposto al livello di autonomia sul quale si collocano i Consigli regionali, provinciali e comunali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 66/1964 e 110/1970.
SENT. N. 40/81. ELEZIONI - COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI - LAVORATORI DIPENDENTI - INDENNITA' SOSTITUTIVA PER I GIORNI FESTIVI - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La concessione di tre giorni di ferie retribuite ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, configura una specifica misura agevolativa discrezionalmente disposta dal legislatore per meglio assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali politiche (nonche` di altre consultazioni assimilate quali i referendum disciplinati dalla l. n. 352 del 1970). Un'agevolazione siffatta non contraddice il principio costituzionale di eguaglianza, ma certo non esige di essere estensivamente intesa ed applicata, in forza di una pronuncia di questa Corte, fino a ricomprendere la concessione di un compenso ulteriore per l'attivita` prestata nelle eventuali giornate festive. Ne` giova il richiamo al comma terzo dell'art. 36 Cost., tanto piu` quando si tratti di lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere - al di fuori del rapporto di lavoro e delle relative garanzie previste dalla Costituzione - funzioni presso gli uffici elettorali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 36, comma terzo, Cost.). - cfr. S. n. 35/1981.
sentenza 40/1981massima n. 11498 ELEZIONI - ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 35/1981.
sentenza 91/1981massima n. 16076 ELEZIONI - SCRUTATORI - ASSUNTO TRATTAMENTO DIFFERENZIATO NELLE ELEZIONI POLITICHE O AMMINISTRATIVE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 35/1981.
ELEZIONI - LAVORATORI DIPENDENTI CHIAMATI AD ADEMPIERE A FUNZIONI ELETTORALI - REGIME DIFFERENZIATO SECONDO CHE SI TRATTI DI ELEZIONI POLITICHE O AMMINISTRATIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' RITENUTA NON FONDATA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata sotto il profilo della diversita' di regime dei lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere a funzioni elettorali, secondo che si tratti di elezioni amministrative o di elezioni politiche, postoche' - a prescindere che detta questione e' stata gia' ritenuta non fondata - la sopraggiunta legge 30 aprile 1981, n. 178, ha disposto che le norme di cui trattasi si applichino "anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali", comprese le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 1980, alle quali si riferiscono entrambe le ordinanze di rinvio, per la qual ragione si rende necessario restituire gli atti al giudice di provenienza, affinche' si accerti se la prospettata questione sia tuttora rilevante. - S. n. 35/1981.