Ordinanza n. 91/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 155/1981
usata come parametro
citata
- art. 8legge 1115/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo
comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle
pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa
il 4 febbraio 1982 dal Tribunale di Milano nei procedimenti civili
riuniti vertenti tra l'I.N.P.S. e il Fallimento Smalterie di Corsico
S.p.A., iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Milano, in sede di opposizione
proposta dal curatore del fallimento della S.p.A. Smalterie di
Corsico all'ammissione al passivo del credito vantato dall'I.N.P.S. a
titolo di contributi per il trattamento di disoccupazione speciale e
relative sanzioni civili, ha sollevato, con ordinanza in data 4
febbraio 1982, in relazione agli artt. 101, 102, 104, 24 e 25 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo
comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture
e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica), nella parte in cui, interpretando
autenticamente l'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115
(Estensione in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa
integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la
disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in
favore dei lavoratori anziani licenziati), ha riconosciuto il diritto
al suddetto trattamento speciale di disoccupazione anche nei casi di
cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per
qualsiasi causa intervenuta e, quindi, anche in caso di fallimento;
che gli addotti profili di incostituzionalità concernono, in
sostanza, il valore retroattivo che si asserisce surrettiziamente
conferito alla citata legge attraverso lo strumento della
qualificazione della stessa come legge di interpretazione autentica,
mentre la relativa disciplina si presenterebbe come assolutamente
innovativa rispetto alla precedente, per quanto concerne i casi in
cui può essere riconosciuto il diritto al trattamento speciale di
disoccupazione, e comporterebbe in tal guisa un'indebita ingerenza
del legislatore nei procedimenti in corso;
che la censura è manifestamente infondata, essendo sufficiente
rilevare che la retroattività, così come disposta, non confligge
con l'art. 25 Cost., il quale vieta esclusivamente la retroattività
della legge penale, secondo quanto ripetutamente osservato da questa
Corte, non solo in termini generali, ma anche con specifico riguardo
alla problematica in tema di leggi interpretative (v. sentt. n. 36
del 1985 e n. 23 del 1967);
che non è contestabile che il legislatore ordinario abbia il
potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possono
derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso
(v. Corte cost. sent. n. 77 del 1964, anch'essa con specifico
riguardo a casi di leggi interpretative);
che, infine, l'esegesi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968
n. 1115, consacrata in via di interpretazione autentica, concretava
una lettura astrattamente plausibile della norma stessa, in ordine
alla quale si erano presentate nell'esperienza giuridica non poche
liti, così da giustificare siffatta consacrazione, la cui
conformità ai precetti costituzionali si apprezza anche per la sua
idoneità ad impedire un'irrazionale disparità di trattamento fra
lavoratori ugualmente licenziati per cessazione totale dell'attività
aziendale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile
1981 n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102 e
104 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte