Ordinanza n. 91/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 399Codice di procedura penale
- art. 152Codice di procedura penale
- art. 11legge 400/1984
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo
comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera
dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla
competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore),
promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1988 dalla Corte di
cassazione nel procedimento penale a carico di Petrucci Ennio,
iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 19 aprile
1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 399, primo comma, del codice di
procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge
31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui, lasciando "immodificata
la norma già dichiarata illegittima" con sentenza n. 224 del 1983,
"esclude il diritto dell'imputato a proporre appello avverso la
sentenza istruttoria di proscioglimento emessa dal pretore a seguito
di estinzione del reato per amnistia o prescrizione";
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988 (v.
anche l'ordinanza di manifesta inammissibilità n. 1137 del 1988), ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo
comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera
dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella
parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai
fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di
procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia
prosciolto per estinzione del reato per amnistia", e, in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale dello stesso art. 399, primo comma, del codice di
procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge
31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella parte in cui esclude il
diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti
dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso
la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del
reato per prescrizione".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di
procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge
31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e
sull'appello contro le sentenze del pretore), nelle parti in cui
esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei
limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale,
avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per
estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, già dichiarato
costituzionalmente illegittimo in tali parti con sentenza n. 922 del
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte