Ordinanza n. 91/1996
Altra decisione · depositata il 28/03/1996 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 210/1985
usata come parametro
citata
- art. 127Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 2legge 515/1995
- art. 4legge 515/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, quarto
comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente
Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile
1995 dal Pretore di Nocera Inferiore, nel procedimento civile
vertente tra Pagano Bartolomeo e Ferrovie dello Stato - Società di
trasporti e servizi per azioni, iscritta al n. 460 del registro
ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Pagano Bartolomeo, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Pagano Bartolomeo
nei confronti delle Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e di
servizi per azioni (già Ente Ferrovie dello Stato e, prima ancora,
Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) - per il riconoscimento
della sussistenza di una malattia professionale (ipoacusia da
rumori), il Pretore di Nocera Inferiore ha sollevato, su eccezione
della società resistente, questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 38, quarto comma, della Costituzione,
dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210
(Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato);
che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, nel
consentire in via transitoria, ma di fatto stabilmente in
considerazione della mancata approvazione della legge di riforma del
generale trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori
dipendenti, che le prestazioni previdenziali per i dipendenti della
società per azioni Ferrovie dello Stato, ivi compresa l'erogazione
della rendita per malattia professionale o infortunio sul lavoro,
siano poste a carico della società stessa, sarebbe divenuta, a
seguito della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in
società per azioni, costituzionalmente illegittima, in quanto l'art.
38, quarto comma, della Costituzione, stabilisce che ai compiti
previsti dall'art. 38 provvedano "organi o istituti predisposti o
integrati dallo Stato";
che si è costituito nel presente giudizio il ricorrente nel
giudizio a quo chiedendo l'accoglimento della questione e
prospettando la necessità della consequenziale dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 127, primo comma, numero 2,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale esclude dalla
assicurazione infortuni presso l'INAIL i dipendenti dell'Azienda
autonoma Ferrovie dello Stato (oggi Ente Ferrovie dello Stato);
che è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata, anche alla luce del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 30 marzo 1994, con il quale è stata
approvata la delibera del 19 gennaio 1994, n. 11, del Commissario
straordinario dell'INAIL che introduce una nuova voce di tariffa per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali del personale dipendente dell'Ente Ferrovie S.p.a.;
Considerato che successivamente alla ordinanza con la quale è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto
del presente giudizio è intervenuto il decreto-legge 1 febbraio
1996, n. 39 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia
previdenziale), il quale, all'art. 2, tredicesimo comma (riproduttivo
dell'art. 4, quattordicesimo comma, del decreto-legge 4 dicembre
1995, n. 515, non convertito), così dispone: "A decorrere dal 1
gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è
assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente Ferrovie
dello Stato S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in
base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data
sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre
prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e
alla manifestazione di malattie professionali verificatisi entro il
31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data";
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché
possa valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio
principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte