Ordinanza n. 91/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13
marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Lagonegro nel procedimento penale a carico di Marella
Giovanni ed altri, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsk;.
Ritenuto che con ordinanza del 13 marzo 1997 il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Lagonegro ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il giudice
per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una
misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;
che il rimettente osserva che l'apprezzamento che deve essere
svolto dal giudice in sede di adozione di un provvedimento sulla
libertà personale comporta una valutazione di contenuto sull'ipotesi
di accusa, rilevante quale primo elemento che determina l'insorgere
di una causa di incompatibilità al giudizio (come del resto
affermato anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 432 del
1995);
che, ad avviso del giudice a quo, nell'ipotesi anzidetta
sussisterebbe anche il secondo elemento della relazione
dell'incompatibilità, costituito dal "giudizio" di merito sul fatto
contestato, giacché l'attività cui è chiamato il giudice nel
pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio al termine
dell'udienza preliminare costituirebbe anch'essa un apprezzamento di
merito, sostanzialmente analogo a quello che si compie nel
dibattimento, in particolare alla stregua di quanto affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 82 del 1993;
che la mancata previsione, nell'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., di una causa di incompatibilità alla partecipazione
all'udienza preliminare per il giudice che abbia precedentemente
disposto una misura cautelare personale appare al rimettente di
dubbia costituzionalità, in riferimento: a) al principio di
uguaglianza, perché si verifica una irragionevole differenziazione
rispetto a ipotesi analoghe, nelle quali la Corte costituzionale ha
riconosciuto sussistere il "pregiudizio" che determina
l'incompatibilità, come nel caso della definizione del processo con
il giudizio abbreviato o con l'applicazione di pena concordata
(sentenza n. 155 del 1996); b) al diritto di difesa (art. 24,
secondo comma, della Costituzione) e all'imparzialità e terzietà
del giudice, che rappresentano aspetti essenziali del "giusto
processo"; c) alla presunzione di non colpevolezza dell'imputato
(art. 27, secondo comma, della Costituzione).
Considerato che la previsione dell'incompatibilità del giudice
vale a evitare che l'attività di "giudizio", cioè la valutazione
sul merito dell'accusa, possa essere, o apparire, pregiudicata da
precedenti valutazioni della medesima natura, svolte dallo stesso
giudice (tra molte, sentenza n. 131 del 1996);
che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, nell'udienza
preliminare il giudice non è chiamato a svolgere valutazioni sul
merito dell'accusa - dunque a rendere un "giudizio", suscettibile di
essere condizionato da apprezzamenti svolti in precedenza - bensì è
chiamato a controllare la legittimità della domanda di giudizio
formulata dal pubblico ministero, dandole ingresso ovvero
paralizzandola, attraverso una delibazione di carattere processuale
(sentenze nn. 311, 206 e 94 del 1997 e 64 del 1991; ordinanze nn.
367 e 97 del 1997, 410, 333, 279, 232 e 24 del 1996);
che la giurisprudenza di questa Corte è dunque ferma
nell'escludere l'estensione delle regole dell'incompatibilità al
giudice dell'udienza preliminare, anche dopo la modifica dell'art.
425 cod. proc. pen., con la soppressione del termine "evidente",
operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105, essendosi rilevato che
l'ampliamento dell'ambito valutativo così determinato non modifica
comunque la funzione assegnata, nel disegno del codice, all'udienza
preliminare, nella quale l'apprezzamento del giudice "non si sviluppa
... secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o
innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare
... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase
del dibattimento" (sentenza n. 71 del 1996; analogamente, sentenza n.
51 del 1997 nonché sentenza n. 82 del 1993, richiamata dal
rimettente, nella quale si è sottolineata la diversità di struttura
e di funzione tra l'udienza preliminare e il dibattimento);
che, inoltre, non può condurre a diversa conclusione
l'argomentazione del rimettente circa la ritenuta analogia tra
l'ipotesi ora in esame e quelle, oggetto della sentenza n. 155 del
1996, della trattazione del giudizio in forma abbreviata o del
"patteggiamento", poiché nella richiamata decisione la ragione
determinante della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34,
comma 2, cod. proc. pen., risiede nel riconoscimento del carattere
decisorio alle pronunce rese nei riti alternativi, carattere che è
assente nel provvedimento processuale che conclude l'udienza
preliminare;
che la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Lagonegro, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte