Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio

2000 dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di Luigi

Spinozzi, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª seriespeciale, n. 43

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Fermo, nel corso di un procedimento

penale, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo

comma, del codice penale, nella parte in cui, per il delitto di

appropriazione indebita, prevede la procedibilità d'ufficio

qualoraconcorra alcuna delle circostanze indicate dal n. 11

dell'art. 61 cod. pen.;

che il rimettente - premesso che il giudizio penale a quo

pende a carico di una persona, che, avendo ricevuto da altra un

ricevitore guasto per ripararlo, se ne era appropriato al fine di

procurarsi un ingiusto profitto; che era contestata l'aggravante ex

art. 61, n. 11, cod. pen., trattandosi di fatto commesso con abuso di

prestazione d'opera; e che la parte offesa aveva rimesso la querela

"con contestuale accettazione dell'imputato" - dichiara di trovarsi

nell'impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla

soluzione della proposta questione di legittimità costituzionale;

che, circa la non manifesta infondatezza della questione, il

rimettente rileva che, avendo l'art. 12 della legge 25 giugno 1999,

n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e

modifiche al sistema penale e tributario) reso procedibile a querela

il furto aggravato dalla medesima circostanza, si sarebbe

"determinata un'incomprensibile disparità di trattamento tra

fattispecie criminose analoghe a sfavore di chi commette il reato

più grave", ossia il furto;

che, anche qualora i due delitti si reputassero di pari

gravità, non sussisterebbero "ragionevoli motivi di una loro

differente disciplina sotto il profilo della procedibilità", posto

che essa sul piano pratico darebbe luogo a situazioni analoghe, le

quali, in ipotesi di remissione della querela da parte della persona

offesa, riceverebbero irrazionalmente trattamenti giuridici diversi,

come accadrebbe nel caso in cui la sussumibilità del fatto nell'una

o nell'altra fattispecie criminosa dipendesse dal carattere

condizionato o meno dell'affidamento del bene ad un soggetto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

l'infondatezza della questione, anzitutto sull'assunto della

disomogeneità delle situazioni poste a confronto dal rimettente, ed

in secondo luogo sul rilievo che la disciplina della perseguibilità

di un reato aquerela implicherebbe opzioni di politica legislativa

non necessariamente fondate sul disvalore delle condotte incriminate,

ma riferite talvolta "ad altre esigenze ritenute meritevoli di tutela

da parte del legislatore", quali, nella specie, lo scopo di

decongestionare il funzionamento della "macchina giudiziaria",

essendo statisticamente il furto uno dei reati più ricorrenti, per

il quale il procedimento penale si conclude sovente senza

l'individuazionedell'autore.

Considerato che recentemente questa Corte (ordinanza n. 354 del

1999) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale della norma impugnata, sottolineando che,

secondo la propria costante e risalente giurisprudenza, "la scelta

del modo di procedibilità dei reati coinvolge la politica

legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni

discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di

interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi,

sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo

per vizio di manifesta irrazionalità" ed ha escluso, alla stregua di

questo canone di valutazione, che fosse ravvisabile alcuna

irragionevolezza nella scelta legislativa di prevedere la

procedibilità d'ufficio, "in quanto l'interversione del possesso di

cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente

fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61, n. 11, cod.

pen., assume un disvalore sociale particolare";

che il rimettente dubita ora della ragionevolezza del

mantenimento di siffatta perseguibilità d'ufficio assumendo che essa

sarebbe venuta meno, per effetto della recente eliminazione della

perseguibilità d'ufficio del furto nel caso di ricorrenza della

stessa aggravante di cui al n. 11 dell'art. 61;

che il primo profilo da cui si dovrebbe desumere la lesione

del principio di ragionevolezza, cioè lamaggiore gravità del furto

rispetto all'appropriazione indebita in caso di concorrenza della

suddetta aggravante, non solo è enunciato in modo apodittico,

derivando dal mero rilievo che il furto suppone il c.d.

impossessamento della cosa altrui mediante sottrazione, ma - tenuto

conto che l'incidenza dell'aggravante non può che operare allo

stesso modo - appare smentito dal confronto fra le pene edittali, il

quale evidenzia che i due reati, nella configurazione come reati

semplici, sono puniti con la reclusione nella stessa misura, onde

l'irrilevanza delle differenze riscontrabili quanto alla pena

pecuniaria, fissata per l'appropriazione indebita senza limite

minimo, a differenza che per il furto, e per quest'ultimo con un

limite massimo minore rispetto all'altro reato;

che il secondo profilo da cui il rimettente -

subordinatamente ammettendo la pari gravità dei due reati - desume

la lesione del principio della ragionevolezza, cioè quello del

differente trattamento di fattispecie che essendo analoghe

meriterebbero identica disciplina, appare inconferente, in quanto

poggia sull'erroneopresupposto che la discrezionalità del

legislatore nella previsione della procedibilità d'ufficio o a

querela di un reato debba basarsi solo sul profilo della maggiore o

minore gravità, onde, a parità di gravità di due reati diversi, si

debba estrinsecare con la previsione di una regola identica;

che, invece, già da tempo (ord. n. 27 del 1971) questa Corte

ha precisato che la perseguibilità d'ufficio di un reato non è

necessariamente in relazione alla gravità di esso ed ha sottolineato

che tra le molteplici esigenze che il legislatore può considerare,

nell'esercizio della discrezionalità che in materia è a lui

riservata, vi può anche essere quella di assicurare - attraverso il

meccanismo della perseguibilità a querela - una significativa

deflazione del lavoro giudiziario, in ragione della rilevante

incidenza statistica del reato (ord. n. 294 del 1987);

che, come emerge dai lavori parlamentari, proprio questa

risulta essere stata l'esigenza perseguita in concreto dal

legislatore con la norma che il rimettente assume come tertium

comparationis;

che, pertanto, il legislatore, mantenendo la procedibilità

d'ufficio dell'appropriazione indebita nel caso previsto dalla norma

impugnata, ha fatto legittimo esercizio della discrezionalità a lui

riservata in materia e, dunque, la sollevata questione dev'essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Fermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte