Ordinanza n. 91/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 61Codice penale
- art. 12legge 205/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio
2000 dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di Luigi
Spinozzi, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª seriespeciale, n. 43
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Fermo, nel corso di un procedimento
penale, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo
comma, del codice penale, nella parte in cui, per il delitto di
appropriazione indebita, prevede la procedibilità d'ufficio
qualoraconcorra alcuna delle circostanze indicate dal n. 11
dell'art. 61 cod. pen.;
che il rimettente - premesso che il giudizio penale a quo
pende a carico di una persona, che, avendo ricevuto da altra un
ricevitore guasto per ripararlo, se ne era appropriato al fine di
procurarsi un ingiusto profitto; che era contestata l'aggravante ex
art. 61, n. 11, cod. pen., trattandosi di fatto commesso con abuso di
prestazione d'opera; e che la parte offesa aveva rimesso la querela
"con contestuale accettazione dell'imputato" - dichiara di trovarsi
nell'impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla
soluzione della proposta questione di legittimità costituzionale;
che, circa la non manifesta infondatezza della questione, il
rimettente rileva che, avendo l'art. 12 della legge 25 giugno 1999,
n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e
modifiche al sistema penale e tributario) reso procedibile a querela
il furto aggravato dalla medesima circostanza, si sarebbe
"determinata un'incomprensibile disparità di trattamento tra
fattispecie criminose analoghe a sfavore di chi commette il reato
più grave", ossia il furto;
che, anche qualora i due delitti si reputassero di pari
gravità, non sussisterebbero "ragionevoli motivi di una loro
differente disciplina sotto il profilo della procedibilità", posto
che essa sul piano pratico darebbe luogo a situazioni analoghe, le
quali, in ipotesi di remissione della querela da parte della persona
offesa, riceverebbero irrazionalmente trattamenti giuridici diversi,
come accadrebbe nel caso in cui la sussumibilità del fatto nell'una
o nell'altra fattispecie criminosa dipendesse dal carattere
condizionato o meno dell'affidamento del bene ad un soggetto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'infondatezza della questione, anzitutto sull'assunto della
disomogeneità delle situazioni poste a confronto dal rimettente, ed
in secondo luogo sul rilievo che la disciplina della perseguibilità
di un reato aquerela implicherebbe opzioni di politica legislativa
non necessariamente fondate sul disvalore delle condotte incriminate,
ma riferite talvolta "ad altre esigenze ritenute meritevoli di tutela
da parte del legislatore", quali, nella specie, lo scopo di
decongestionare il funzionamento della "macchina giudiziaria",
essendo statisticamente il furto uno dei reati più ricorrenti, per
il quale il procedimento penale si conclude sovente senza
l'individuazionedell'autore.
Considerato che recentemente questa Corte (ordinanza n. 354 del
1999) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale della norma impugnata, sottolineando che,
secondo la propria costante e risalente giurisprudenza, "la scelta
del modo di procedibilità dei reati coinvolge la politica
legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni
discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di
interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi,
sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo
per vizio di manifesta irrazionalità" ed ha escluso, alla stregua di
questo canone di valutazione, che fosse ravvisabile alcuna
irragionevolezza nella scelta legislativa di prevedere la
procedibilità d'ufficio, "in quanto l'interversione del possesso di
cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente
fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61, n. 11, cod.
pen., assume un disvalore sociale particolare";
che il rimettente dubita ora della ragionevolezza del
mantenimento di siffatta perseguibilità d'ufficio assumendo che essa
sarebbe venuta meno, per effetto della recente eliminazione della
perseguibilità d'ufficio del furto nel caso di ricorrenza della
stessa aggravante di cui al n. 11 dell'art. 61;
che il primo profilo da cui si dovrebbe desumere la lesione
del principio di ragionevolezza, cioè lamaggiore gravità del furto
rispetto all'appropriazione indebita in caso di concorrenza della
suddetta aggravante, non solo è enunciato in modo apodittico,
derivando dal mero rilievo che il furto suppone il c.d.
impossessamento della cosa altrui mediante sottrazione, ma - tenuto
conto che l'incidenza dell'aggravante non può che operare allo
stesso modo - appare smentito dal confronto fra le pene edittali, il
quale evidenzia che i due reati, nella configurazione come reati
semplici, sono puniti con la reclusione nella stessa misura, onde
l'irrilevanza delle differenze riscontrabili quanto alla pena
pecuniaria, fissata per l'appropriazione indebita senza limite
minimo, a differenza che per il furto, e per quest'ultimo con un
limite massimo minore rispetto all'altro reato;
che il secondo profilo da cui il rimettente -
subordinatamente ammettendo la pari gravità dei due reati - desume
la lesione del principio della ragionevolezza, cioè quello del
differente trattamento di fattispecie che essendo analoghe
meriterebbero identica disciplina, appare inconferente, in quanto
poggia sull'erroneopresupposto che la discrezionalità del
legislatore nella previsione della procedibilità d'ufficio o a
querela di un reato debba basarsi solo sul profilo della maggiore o
minore gravità, onde, a parità di gravità di due reati diversi, si
debba estrinsecare con la previsione di una regola identica;
che, invece, già da tempo (ord. n. 27 del 1971) questa Corte
ha precisato che la perseguibilità d'ufficio di un reato non è
necessariamente in relazione alla gravità di esso ed ha sottolineato
che tra le molteplici esigenze che il legislatore può considerare,
nell'esercizio della discrezionalità che in materia è a lui
riservata, vi può anche essere quella di assicurare - attraverso il
meccanismo della perseguibilità a querela - una significativa
deflazione del lavoro giudiziario, in ragione della rilevante
incidenza statistica del reato (ord. n. 294 del 1987);
che, come emerge dai lavori parlamentari, proprio questa
risulta essere stata l'esigenza perseguita in concreto dal
legislatore con la norma che il rimettente assume come tertium
comparationis;
che, pertanto, il legislatore, mantenendo la procedibilità
d'ufficio dell'appropriazione indebita nel caso previsto dalla norma
impugnata, ha fatto legittimo esercizio della discrezionalità a lui
riservata in materia e, dunque, la sollevata questione dev'essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Fermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte