Ordinanza n. 92/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.
delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 19 maggio 1956 del Pretore di Caulonia, nel
procedimento penale a carico di Lacaria Vincenzo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed
iscritta al n. 254 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 11 maggio 1956 del Pretore di Montorio al Vomano, nel
procedimento penale a carico di Bottaro Domenico ed altro, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed
iscritta al n. 306 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 17 maggio 1956 del Pretore di Massa Marittima nel
procedimento penale a carico di Raspollini Ivo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed
iscritta al n. 328 del Reg. ord. 1956.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali, sopra indicati fu
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del
T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di
tale questione è stata dai Giudici rimessa a questa Corte con le
ordinanze di cui in epigrafe;
che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta
questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14
giugno 1956, n. 146;
che essendo stata dichiarata con detta sentenza la illegittimità
costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del
menzionato art. 113, tali norme, unicamente alle altre ivi indicate,
hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non
possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;
che per il comma quinto di detto articolo, nei confronti del quale
fu respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale, non è stata
sollevata in nessuna delle suddette ordinanze questione di legittimità
costituzionale.
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'articolo 9, secondo comma, delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24
marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le
tre ordinanze indicate in epigrafe, relative all'art. 113 T.U. delle
leggi di p. s., in seguito alla pubblicazione della sentenza della
Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina che gli atti
relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte