Ordinanza n. 92/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con
ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel
procedimento penale a carico di Giacomelli Fedora, iscritta al n. 288
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di
Giacomelli Fedora, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza emessa in
data 9 febbraio 1988 (r.o. n. 288/1988), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
nella parte in cui tale norma, col prevedere che l'azione penale, per
i reati in materia di accertamento delle imposte dei redditi, non
possa essere iniziata o proseguita fino a che l'accertamento di
imposta sia divenuto definitivo, dispone che - secondo quanto sarebbe
dato desumere dalla prevalente giurisprudenza, anche di questa Corte
(sentt. nn. 88/1982 e 247/1983) - il giudicato delle Commissioni
tributarie faccia stato nel procedimento penale;
che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione
impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale,
l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una
decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente
che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in
generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati
tributari, attese, in sostanza, le diverse e più ridotte
possibilità difensive offerte dal processo tributario;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a
mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1982,
decidendo sulla legittimità della subordinazione dell'inizio o
prosecuzione dell'azione penale all'accertamento definitivo reso in
sede di giurisdizione tributaria (art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633), ha distinto a seconda che l'esistenza del reato dipenda o meno
dall'ammontare dell'imposta evasa, essendo sottratta al giudice
penale ogni competenza relativa all'accertamento di tale ammontare;
che la sentenza n. 2 del 1989 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973,
"nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere
iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia
divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo comma
lett. d) dello stesso art. 56";
che l'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la
fattispecie concreta e di specificare quale delle diverse ipotesi di
reato contemplate dalla disposizione impugnata sia oggetto del
giudizio a quo, così impedendo a questa Corte di identificare la
censura sottopostale;
che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente
inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza
indicata in epigrafe (r.o. n. 288 del 1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte