Ordinanza n. 92/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 15, 39, 53 e
54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 7 agosto 1989 dal Pretore di La Spezia Sezione distaccata di Aulla
- nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Lunicar e
l'Esattoria Comunale di Aulla ed altra, iscritta al n. 519 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento innanzi alla
Commissione Tributaria di I grado di La Spezia avente ad oggetto la
corresponsione di imposte dirette relative agli anni 1984 e 1985,
iscritte a ruolo nella misura di un terzo dell'accertato, la
contribuente Lunicar s.r.l. chiedeva al Pretore di La Spezia Sezione
distaccata di Aulla, di sospendere ex art. 700 del codice di
procedura civile la procedura di riscossione;
che il Pretore adito emetteva il provvedimento d'urgenza e poi,
con ordinanza del 7 agosto 1989 (R.O. n. 519 del 1989), sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dette norme
escludono dalle attribuzioni del giudice tributario il potere di
sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate
violerebbero gli artt. 24 e 113 della Costituzione, risolvendosi in
una negazione della tutela giurisdizionale;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per la inammissibilità e, nel merito, per la manifesta
infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunziata
dopo che il Pretore aveva emanato il richiesto provvedimento
cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di
procedura civile, e, di conseguenza, essendo il giudizio a quo già
esaurito, manca il requisito della rilevanza della questione nel
giudizio stesso;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile alla stregua della costante
giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze nn. 252 del 1985, 68 del
1986, 428 del 1987, 142 e 1158 del 1988);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione, dal Pretore di La Spezia - Sezione distaccata di Aulla,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte