Ordinanza n. 92/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo
comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal Tribunale di Varese
nel procedimento a carico di Tallachini Vittorio, iscritta al n. 516
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 24 maggio 1990 dal Tribunale di Varese
nel procedimento a carico di Iannece Nicolina, iscritta al n. 559 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Varese, con due ordinanze dal
contenuto sostanzialmente identico emesse il 14 maggio 1990 ed il 30
maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 464, primo
comma, del codice di procedura penale, laddove prescrive che, "in
assenza del consenso del p. m. nel termine fissato dal G.i.p., il
giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
inammissibile e, in subordine, non fondata;
Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e che
i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;
che, questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991, ha dichiarato,
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del
codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede
che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello
stesso codice;
che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di
procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le
ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a
dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice,
questione sollevata dal Tribunale di Varese con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte