Ordinanza n. 92/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello
Stato), come sostituito dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello
Stato), nella parte in cui non prevede, per il personale comandato,
la corresponsione del più favorevole trattamento economico che
eventualmente competa al personale dell'ufficio di destinazione,
ordinanza emessa il 10 aprile 1992, dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione di Latina, sul ricorso proposto da
Ferrara Costantino contro il Ministero di Grazia e Giustizia,
iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Ferrara Costantino nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di un giudizio - in cui il ricorrente,
funzionario direttivo dell'Amministrazione centrale del tesoro,
comandato presso il Ministero di grazia e giustizia, aveva richiesto
la corresponsione dell'indennità prevista per il personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie dalla legge 22 giugno 1988, n.
221 - il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di
Latina, con ordinanza emessa il 10 aprile 1992, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dell'art. 57 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato), come sostituito
dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, nella parte in cui
non prevede, per il personale comandato, la corresponsione del più
favorevole trattamento economico che eventualmente competa al
personale dell'ufficio di destinazione;
che il giudice a quo sospetta la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto il personale comandato sarebbe discriminato
rispetto a quello di ruolo che pur espleta identiche mansioni negli
stessi uffici; dell'art. 36 della Costituzione, in base al quale la
retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del
lavoro; del dovere di imparzialità sancito dall'art. 97 della
Costituzione, perché l'amministrazione corrisponderebbe retribuzioni
differenti per lavori eguali;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per la declaratoria d'inammissibilità o comunque di infondatezza
della questione;
che è intervenuta la parte privata, a sostegno dei dubbi di
legittimità costituzionale mossi dal giudice rimettente;
Considerato che il dipendente comandato non viene inquadrato
nell'amministrazione di destinazione e non ottiene qualifica o
livello che consenta un raffronto sotto il profilo del rispetto del
principio di eguaglianza e che d'altronde, come questa Corte ha più
volte affermato, spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio
della sua discrezionalità, individuare i destinatari, la misura e le
caratteristiche delle "indennità giudiziarie" (sentt. nn. 334 del
1992, 510 e 119 del 1991 e 238 del 1990; ordd. nn. 97 e 422 del
1990);
che l'amministrazione di provenienza - a carico della quale
restano gli oneri per il personale comandato - non può subire un
aggravio di spesa in conseguenza del comando, essendo d'altronde
pacifico che il comandato non possa avanzare pretese di natura
economica verso l'amministrazione di destinazione;
che non può dirsi violato l'art. 36 della Costituzione se al
dipendente venga conservata, nel periodo di comando, la sua posizione
retributiva;
che il comando, disposto per esigenze di servizio o quando sia
richiesta una speciale competenza, è istituto correlato al buon
andamento dell'amministrazione e non è certo strumento per
conseguire miglioramenti retributivi, risultando dunque palesemente
inconferente il richiamo all'art. 97 della Costituzione;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico degli impiegati civili dello Stato), come sostituito dall'art.
34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere
degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede,
per il personale comandato, la corresponsione del più favorevole
trattamento economico che eventualmente competa al personale
dell'ufficio di destinazione, sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte