Ordinanza n. 92/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 6,
ed 80 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 12
gennaio 16 febbraio 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di
Pescara sul ricorso proposto da D'Archivio Dante contro l'Ufficio
delle imposte dirette di Pescara iscritta al n. 544 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di una controversia tributaria la
Commissione tributaria di primo grado di Pescara ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 6, ed 80 del d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi);
che a parere del giudice rimettente le norme impugnate, con
l'imporre al contribuente che si vale del regime della contabilità
semplificata l'obbligo di dichiarare un reddito minimo pur in
presenza di una perdita di esercizio, vengono ad introdurre un
meccanismo di determinazione automatica del reddito in contrasto con
i principi e criteri direttivi della legge delega, così ponendosi in
contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si è
costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Considerato che la doglianza prospettata dal giudice a quo si
concretizza nel fatto che l'obbligo imposto al contribuente di
dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata non offrirebbe
al medesimo la possibilità di fornire la prova contraria, e ciò
soprattutto in presenza di una perdita di esercizio;
che tale questione è già stata dichiarata non fondata da questa
Corte con la sentenza n. 384 del 1997;
che nella citata decisione la Corte ha riconosciuto la
legittimità costituzionale delle norme impugnate, da un lato
evidenziando che il ricorso a presunzioni in materia tributaria è
generalmente ammesso (sentenza n. 137 del 1997) e che nella specie la
presunzione prevista dalla legge riguarda solo i coefficienti di
redditività sulle somme effettivamente ricavate; dall'altro lato
sottolineando che la decisione di fare ricorso al sistema della
contabilità semplificata è frutto di una libera scelta operata dal
contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza
(v. pure l'ordinanza n. 393 del 1997);
che l'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria di
Pescara non introduce nuovi elementi di valutazione in relazione agli
artt. 3 e 53 della Costituzione;
che l'ulteriore parametro di cui all'art. 76 della Costituzione
è inconferente, poiché la legge di delega al Governo per la riforma
tributaria espressamente prevede il ricorso a meccanismi di
contabilità semplificata per le imprese minori;
che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 79, comma 6, ed 80 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pescara
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte