Ordinanza n. 92/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del
codice di procedura civile promossi con ordinanze emesse il 31
dicembre 1998 (n. 5 ordinanze) ed il 20 gennaio 1999 (n. 4 ordinanze)
dal giudice di pace di Otranto, il 20 gennaio 1999 dal giudice di
pace di Maglie, il 20 gennaio e il 18 maggio 1999 dal giudice di pace
di Otranto, rispettivamente iscritte ai nn. da 147 a 155, 196, 231 e
432 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 11, 14, 17 e 37, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visti gli atti di costituzione del consorzio di bonifica Ugento e
Li Foggi, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avv.to Giovanni Compagno per il consorzio di bonifica
Ugento e Li Foggi e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che il giudice di pace di Otranto, con undici ordinanze
emesse rispettivamente il 31 dicembre 1998, il 20 gennaio 1999 ed il
18 maggio 1999, in altrettanti giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento di
somme richieste a titolo di contributo di bonifica e la domanda di
ripetizione di importi corrisposti al medesimo titolo, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la
competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia
di contributi di bonifica, e dell'art. 9, secondo comma, del codice
di procedura civile, nella parte in cui estende a tali controversie
la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione;
che, premesso di aver già affermato la propria competenza
con sentenza non definitiva, il giudice rimettente sostiene che i
contributi di bonifica, pur essendo strutturati giuridicamente come
un'imposta, non avrebbero natura tributaria, in quanto, pur
costituendo una forma di concorso al finanziamento di un'attività
svolta dai consorzi nell'interesse della collettività, hanno come
presupposto il collegamento tra la spesa sostenuta dall'ente
impositore per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica
ed il vantaggio diretto e specifico che ne deriva per il fondo
onerato;
che invece, secondo il giudice a quo la sentenza 23 settembre
1998, n. 9493 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione,
riconoscendo natura tributaria alla prestazione in esame e facendola
così rientrare nella competenza del tribunale in materia di imposte
e tasse, determinerebbe, in assenza degli elementi che caratterizzano
le entrate tributarie, un'ingiustificata disparità di trattamento
tra i proprietari di fondi inclusi nei comprensori di bonifica ed
altri soggetti che facciano valere in giudizio pretese di identico
valore;
che, inoltre, sarebbe ravvisabile la violazione della
garanzia del giudice naturale e lo "sviamento" della tutela
giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, in
quanto sarebbe precluso ai consorziati, indipendentemente dal valore
della controversia, l'esercizio della facoltà di stare in giudizio
personalmente (art. 82 cod. proc. civ.), di farsi rappresentare da
qualsiasi persona munita di mandato, anche priva di cognizioni
tecnicogiuridiche (art. 317 cod. proc. civ.), e di avvalersi
dell'esenzione da imposte, spese, tasse e diritti (art. 46 della
legge 21 novembre 1991, n. 374), determinandosi inoltre un aggravio
di lavoro per i tribunali, nonché una disparità di trattamento
impositivo, in quanto l'obbligo di contribuzione non riguarderebbe
tutti i fondi inclusi nel comprensorio di bonifica né tutti quelli
che traggono beneficio dall'attività del consorzio;
che in alcuni dei giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha eccepito in via
pregiudiziale l'inammissibilità della questione, volta
esclusivamente ad ottenere un chiarimento in ordine alla natura dei
contributi di bonifica, sostenendo nel merito che, al pari delle
imposte, essi costituiscono prestazioni imposte per legge, e che la
ripartizione della competenza tra i giudici non incide sulla tutela
giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, né
sulla garanzia del giudice naturale, mentre la maggiore onerosità
delle forme prescritte per il procedimento dinanzi al tribunale non
pregiudica la difesa dei contribuenti, e la celerità dei giudizi non
trova copertura nell'art. 97 della Costituzione;
che si è inoltre costituito il Consorzio convenuto nei
giudizi principali, il quale ha eccepito l'inammissibilità e
l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale,
sostenendo che i contributi di bonifica costituiscono un tributo
speciale, imposto dalla legge per il finanziamento di una funzione
pubblica necessaria e determinato con criteri diversi dalle leggi di
mercato, e che la sottrazione alla competenza del giudice, oltre a
riguardare un numero indefinito di controversie, trova
giustificazione nell'opportunità di evitare che controversie
attinenti alla provvista finanziaria degli enti pubblici siano
affidate a giudici privi di adeguata preparazione e professionalità;
che il giudice di pace di Maglie, con ordinanza emessa il 20
gennaio 1999, ha sollevato, in giudizi aventi il medesimo oggetto di
quelli pendenti dinanzi al giudice di pace di Otranto, la stessa
questione di legittimità costituzionale, precisando anch'egli,
peraltro, di aver già affermato la propria competenza con sentenza
non definitiva;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, svolgendo difese analoghe a
quelle proposte nei giudizi promossi dal giudice di pace di Otranto;
Considerato che i Giudici di pace di Otranto e Maglie dubitano,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell'art. 7 cod. proc. civ., nella
parte in cui non prevede la competenza del giudice di pace in ordine
alle controversie in materia di contributi di bonifica, e dell'art. 9
cod. proc. civ., nella parte in cui estende alle medesime
controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e
tasse;
che l'identità delle norme impugnate, delle censure proposte
e dei principi costituzionali invocati rende opportuna la riunione
dei giudizi;
che le questioni sollevate dai giudici rimettenti hanno tutte
ad oggetto la ripartizione della competenza in ordine alle
controversie in materia di contributi di bonifica;
che, peraltro, nelle ordinanze di rinvio i giudici a quibus
precisano di aver già affrontato, nei medesimi giudizi, la questione
relativa alla competenza e di aver affermato, con sentenza non
definitiva, la natura extratributaria dei contributi di bonifica, con
la conseguente esclusione della speciale competenza del tribunale,
prevista dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. per le cause in
materia di imposte e tasse, e l'applicazione del criterio generale
previsto dall'art. 7, primo comma, cod. proc. civ., in virtù del
quale i giudici rimettenti hanno dichiarato la propria competenza per
valore;
che l'intervenuta definizione della questione di competenza
con provvedimenti non suscettibili di revoca nei giudizi principali,
si risolve, in parte qua nell'esaurimento del potere decisorio da
parte di giudici rimettenti, in ordine alle norme applicabili
all'oggetto delle controversie sottoposte al loro esame, rendendo
quindi manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le
questioni di legittimità costituzionale dagli stessi sollevate (cfr.
ordinanza n. 144 del 1999, ordinanza n. 94 del 1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice
di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
53, 97 e 113 della Costituzione, dai Giudici di pace di Otranto e
Maglie con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte