Ordinanza n. 93/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 113r.d.l. 773/1931
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 18r.d.l. 773/1931
- art. 30legge 87/1953
- art. 113legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.
delle leggi di p. s., approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, in
relazione all'art. 663 Codice penale e in riferimento all'art. 21 della
Costituzione; e dell'art. 18 del detto testo unico in relazione
all'articolo 655 Codice penale e in riferimento all'art. 17 della
Costituzione, emessa il 20 gennaio 1956 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Zaccaria Alcide ed altri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed
iscritta al n. 340 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che questa Corte ha già avuto occasione di decidere la
questione della legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.
delle leggi di p. s. approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, con
sentenza n. 1 del 5 giugno 1956;
che, essendo stata dichiarata, con detta sentenza, la
illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3,
4, 6 e 7, del menzionato art. 113, tali norme, unicamente alle altre
ivi indicate, hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della
Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma della legge 11
marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi
giudizi in ordine alla legittimità costituzionale della detta
disposizione dell'art. 113 del citato testo unico;
che questa Corte ha pure avuto occasione di esaminare la questione
della legittimità costituzionale dell'art. 18 del citato testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in riferimento all'art. 17 della
Costituzione;
che essendo stata dichiarata, con la sentenza n. 9 del 19 giugno
1956, la legittimità costituzionale del detto art. 18 nella parte che
si riferisce alle riunioni in luogo pubblico; che non essendovi alcun
motivo per modificarla, tale decisione deve essere confermata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale proposte con l'ordinanza in data 20 gennaio 1956 ed
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANTULLI.
ECLI:IT:COST:1957:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte