Ordinanza n. 93/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1970 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 85Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 220 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1969
dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Massarini
Pietro, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice
relatore Enzo Capalozza;
Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Genova solleva la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773), nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza per il reato di
cui all'art. 85 dello stesso testo unico, in riferimento agli artt. 13,
secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;
Considerato che, con sentenza n. 39 dell'11 marzo 1970. questa
Corte ha dichiarato la illegittimità dell'art. 220 ridetto, perché
prevede l'obbligo dell'arresto ad opera della polizia giudiziaria per
il reato di cui all'art. 85, che è punibile solo con l'ammenda,
sicché la parte dell'art. 220 che si richiama all'art. 85 ha cessato
di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 25 marzo 1970;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe,
dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, nella parte in cui si richiama all'art. 85 dello
stesso testo unico.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte