Art. 220
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
37La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 marzo 1970, n. 39 (in G.U. 1ª s.s. 25/03/1970, n. 76) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui, richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico".
Testo vigente dal 26 marzo 1970, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva