Ordinanza n. 93/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 825/1971
- art. 1d.P.R. 599/1973
usata come parametro
citata
- art. 35d.P.R. 599/1973
- art. 1legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, n.
1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi),
promosso con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di 1 grado
di: Pisa il 25 gennaio 1979, Palermo il 9 aprile 1979, Chiavari il 22
marzo 1979, Livorno il 27 novembre 1978 (numero due ordinanze),
Lanciano l'8 maggio 1979, Biella il 15 novembre 1978, Lodi il 9 maggio
1979 (numero due ordinanze), Brescia il 17 marzo 1979, Trieste il 7
novembre 1977, Bolzano il 23 maggio 1979; dalla Commissione tributaria
di 2 grado di Torino il 21 giugno 1979; dalle Commissioni tributarie di
1 grado di: Firenze il 1 giugno 1979, Larino il 9 maggio 1979, Modena
il 22 febbraio 1978; rispettivamente iscritte ai nn. 537, 579, 597,
724, 725, 733, 765, 806, 807, 816, 840, 899, 905, 934 e 991 del
registro ordinanze 1979 ed al n. 18 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 284, 291,
353 del 1979 e nn. 8, 15, 22, 43, 57, 78 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, le commissioni
tributarie di primo grado di Pisa, di Palermo, di Chiavari, di Livorno,
di Lanciano, di Biella, di Lodi, di Brescia, di Trieste, di Bolzano, di
Firenze, di Larino, di Modena, e la commissione tributaria di secondo
grado di Torino hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro
autonomo all'imposta locale sui redditi: ora impugnando gli artt. 1
(con particolare riguardo al primo ovvero al secondo comma, lett. a) e
7 (con particolare riguardo al primo, secondo e quarto comma) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, cui varie ordinanze aggiungono l'art. 35, mentre la
commissione tributaria di primo grado di Bolzano richiama altresì
l'art. 1 Cost.; ora censurando l'intero decreto presidenziale n. 599
del 1973, nella parte concernente i lavoratori autonomi; ora estendendo
l'impugnativa all'art. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
sempre per l'asserita violazione dei predetti parametri costituzionali;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della questione così
sollevata;
che i giudizi stessi possono essere riuniti e congiuntamente
decisi.
Considerato che, in tutti i suoi aspetti, la questione è stata
già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: che ha
dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art.
4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i
redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi
d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato,
d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il
corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto
presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei
lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai
quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della
dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il
presupposto dell'imposta locale sui redditi".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1
e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nonché dell'intero d.P.R. n.
599, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'imposta locale sui
redditi a carico dei lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli
artt. 1, 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già
decisa con sentenza n. 42 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte