Ordinanza n. 93/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2732Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222
cod. pen. (Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale
presunta - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) promosso con
ordinanza emessa il 15 febbraio 1982 dal Giudice istruttore del
tribunale di Velletri, nel procedimento penale a carico di Manzi
Franco, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982.
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il giudice
istruttore presso il Tribunale di Velletri dubita della legittimità
costituzionale delle disposizioni (artt. 204 e 222 c.p.) che
stabiliscono una presunzione assoluta di pericolosità sociale degli
imputati prosciolti per infermità psichica al momento del fatto e ne
impongono l'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
anche ove essi non siano da ritenere, al momento del giudizio,
socialmente pericolosi, assumendo-senza ulteriori specificazioni-che
tale presunzione: a) è "del tutto irragionevole" in quanto "non
consente di distinguere tra situazioni diverse"; b) "compromette il
diritto alla difesa dell'imputato (art. 24 Cost.), nonché il diritto
alla salute dello stesso (artt. 27-32 Cost.)".
Considerato che tutte le suddette questioni, già prospettate con
motivazioni più articolate da altri giudici, sono state decise dalla
Corte con la sentenza n. 139 del 1982; con la quale sono state, tra
l'altro, dichiarate infondate quelle sollevate in riferimento agli
artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente infondata quella
relativa all'art. 24 Cost.; ed è stata per altro verso, in riferimento
all'art. 3, primo comma, Cost., dichiarata "l'illegittimità
costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n.
2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il
provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento
da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della
persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima
al tempo dell'applicazione della misura"; che, non essendo stati
addotti argomenti nuovi, non vi è ragione di modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 222, primo comma, cod.
pen. sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 27 e 32,
primo comma, Cost. dal giudice istruttore presso il Tribunale di
Velletri con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte