Ordinanza n. 93/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46d.P.R. 597/1973
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 12d.P.R. 597/1973
citata
- art. 4d.P.R. 597/1973
- art. 13d.P.R. 597/1973
- art. 14d.P.R. 597/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma
secondo e 12, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1986
dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Modena sul ricorso
proposto dall'Ufficio Distrettuale II.DD. di Modena contro Marchiano'
Costantino, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento
agli artt. 3, 38 e 53 Cost., degli artt. 46, secondo comma, e 12,
lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nella sua originaria
formulazione), in quanto dispongono l'assoggettamento a tassazione,
ai fini dell'IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente,
dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti
statali;
che nell'ordinanza si sostiene la permanente rilevanza della
questione, nonostante l'entrata in vigore della l. 26 settembre 1985,
n. 482, che ha modificato la disciplina del trattamento tributario
delle indennità di fine rapporto, non essendo la nuova disciplina
applicabile nel giudizio a quo;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si
afferma che il carattere previdenziale delle indennità di buonuscita
erogate dall'ENPAS e la corresponsione di contributi da parte dei
beneficiari di essa, le differenzia nettamente dalle indennità di
fine rapporto dei lavoratori privati e le assimila alle indennità
corrisposte in relazione a contratti di assicurazione sulla vita;
che, pertanto, si sostiene l'illegittimità costituzionale delle
norme impugnate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., in
quanto considerano reddito ed assoggettano a tassazione separata le
indennità di buonuscita su dette;
Considerato che questa Corte, con sentenza 7 luglio 1986, n. 178,
pronunciandosi sull'art. 46 del d.P.R. n. 597 del 1973 e sugli artt.
1, 2 e 4 della l. n. 482 del 1985, ha ritenuto non fondate analoghe
questioni d'intassabilità delle indennità di buonuscita erogate
dall'ENPAS, dichiarando invece parzialmente illegittime le modalità
di tassazione previste dagli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985;
che con l'ordinanza di rimessione sono state sollevate soltanto
questioni relative agli artt. 12, lett. e) e 46, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (nel testo originario) i quali si limitano a
stabilire che dette indennità costituiscono redditi di lavoro
dipendente (art. 46) e sono assoggettabili a tassazione separata
(art. 12, lett. e), mentre non sono state sollevate questioni di
costituzionalità degli artt. 13 e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 (nel testo originario), i quali regolano le modalità di
tassazione di tali indennità;
che, pertanto, le questioni sollevate, attenendo alla
tassabilità delle indennità di buonuscita e non alle modalità
della loro tassazione, vanno dichiarate manifestamente infondate in
base a quanto già statuito nella sentenza n. 178 del 1986;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 46, comma secondo e 12, lett. e) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevate con
l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 38 e 53
Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte