Ordinanza n. 93/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- art. 8legge 52/1996
- art. 21legge 52/1996
usata come parametro
citata
- art. 4legge 52/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma
10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),
promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 dal Consiglio di
Stato, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, n. 39
dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione delle parti del giudizio
principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza in data 21 gennaio 2000, il Consiglio
di Stato ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52), nella parte in cui "ha inteso precludere l'accesso alle
notizie, alle informazioni ed ai dati in possesso della CONSOB in
ragione della sua attività di vigilanza, definendoli "coperti da
segreto d'ufficio ";
che in particolare, ad avviso del giudice a quo, l'articolo
4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998 contrasterebbe
con l'articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della
disparità di trattamento tra soggetti che siano sottoposti a poteri
di vigilanza e di controllo in diversi ambiti professionali, sia
sotto il profilo del mancato rispetto del canone della
ragionevolezza, tenuto conto degli interessi che vengono in
considerazione e del principio per il quale ad un soggetto coinvolto
in un qualsiasi procedimento, a maggior ragione se di natura
disciplinare, vanno rilasciati gli atti che riguardino direttamente
la sua sfera giuridica, anche quando si tratti di attività svolta
dall'autorità amministrativa nell'esercizio di poteri di vigilanza e
di controllo;
che, prosegue il remittente, la disposizione censurata
violerebbe l'articolo 24 della Costituzione, poiché la preclusione
dell'accesso agli atti della Commissione nazionale per le società e
la borsa (CONSOB) potrebbe negativamente incidere sulle scelte
processuali dei soggetti interessati, i quali non sarebbero posti in
condizione di valutare se gli atti ed i comportamenti della CONSOB
siano conformi alla legge, anche nel caso in cui il diniego sia
motivato da ragioni di interesse pubblico, e sarebbe altresì in
contrasto con i principî di buon andamento ed imparzialità della
pubblica amministrazione;
che, infine, secondo il Consiglio di Stato, l'articolo 4,
comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998 violerebbe
l'articolo 76 della Costituzione, in quanto l'articolo 1 della legge
di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 1994) prevede che "ove ricorrano deleghe
al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie, tra i
principî e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli
della piena trasparenza e della imparzialità dell'azione
amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla
documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché,
nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti";
che si è costituita in giudizio la parte ricorrente nel
processo principale, e ha chiesto l'accoglimento della questione di
legittimità costituzionale;
che si è costituita altresì la Commissione nazionale per le
società e la borsa, in persona del Presidente pro-tempore, ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e hanno
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
questa Corte, con la sentenza n. 460 del 2000, ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), proposta in riferimento agli
articoli 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma, della
Costituzione;
che nella citata pronuncia, si è chiarito che la sfera di
applicazione dell'articolo 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva
estensione, con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati
in possesso della CONSOB in relazione alla sua attività di
vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare,
sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto
segreti e sono invece pienamente accessibili, non soltanto nel
giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello
speciale procedimento di accesso regolato dall'articolo 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, strumento esperibile anche
dall'incolpato nei procedimenti disciplinari per orientare
preventivamente l'azione amministrativa onde evitarne deviazioni;
che, in relazione al diritto di accesso nei procedimenti
disciplinari, l'interpretazione offerta dalla citata sentenza lascia
indenne l'articolo 4, comma 10, dalla denunciata violazione
dell'articolo 76 della Costituzione per contrasto con l'articolo 1,
comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che, tra i principî e
criteri generali ai quali il Governo avrebbe dovuto ispirare
l'esercizio della delega, includeva quello della piena trasparenza e
della imparzialità dell'azione amministrativa, al fine di garantire
il diritto di accesso alla documentazione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di
Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte