Ordinanza n. 937/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 832/1986
- art. 1legge 15/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9
dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione), convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 agosto 1987 dal pretore di Albano
Laziale nel procedimento civile vertente tra Martella Ada ed altri e
Viola Franco, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra la S.r.l. Immobiliare Vela e Contri
Giancarlo, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal Pretore di Rimini nel
procedimento civile vertente tra Manzi Luciano ed altri e Camertoni
Adele, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Martella Ada ed altri, della
S.r.l. Immobiliare Vela e di Manzi Luciano ed altri, nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, in un procedimento civile di sfratto, il Pretore di
Albano Laziale, con ordinanza del 22 agosto 1987, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 6 febbraio 1987 n.
15 (di conversione del d.l. n. 832 del 9 dicembre 1986, recante
"Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione"), nella parte in cui
detta norma sancisce, in maniera automatica, in caso di recesso del
locatore, il diritto del conduttore, a prescindere da un effettivo
nocumento, a percepire una indennità di avviamento commerciale
commisurata al nuovo canone eventualmente offerto dallo stesso
conduttore o, in difetto di offerta, al canone di mercato per i
locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato;
che analoga impugnativa - dell'art. 1 d.l. 1986, n. 832,
convertito nella legge n. 15 del 1987 in riferimento all'art. 3 Cost.
- è stata formulata anche dai Pretori di Milano e Rimini, con
ordinanze del 26 giugno e del 2 luglio 1987;
che, nei procedimenti relativi a tutte le indicate ordinanze, si
sono costituiti i proprietari degli immobili locati (rispettivamente:
Martella ed altri, Immobiliare Vela; Manzi ed altri), per aderire
alla tesi della illegittimità della disposizione denunciata; ed è
altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
rassegnato conclusioni di inammissibilità e, nel merito, di
infondatezza dell'impugnativa;
Considerato che i tre giudizi possono essere riuniti, per la
sostanziale identità della questione sollevata;
che nei procedimenti avanti i Pretori di Albano Laziale e di
Rimini - nei quali trattasi di locazioni scadute rispettivamente nel
febbraio e nell'aprile 1986 - la suddetta questione non è rilevante
in quanto la norma denunciata non è applicabile alle fattispecie de
quibus: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 - come
confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte
Regolatrice - non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone
stata prevista l'applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già
cessati de iure;
che, anche con riferimento all'altro giudizio innanzi al Pretore
di Milano, mancando nell'ordinanza di rimessione dello stesso giudice
una sufficiente esposizione dei fatti ed, in particolare,
l'indicazione della data di scadenza della locazione, appare carente
la motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata, la
quale, pertanto, anche in questo caso è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9
dicembre 1986, n. 832. (Misure urgenti in materia di contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dai Pretori di
Albano Laziale, Milano e Rimini, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:937 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte