Ordinanza n. 94/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 156r.d.l. 773/1931
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle
leggi di p. s. approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza del 21 luglio 1956 del Pretore di Siracusa, emessa nel
procedimento penale a carico di Zammarano Mario, Barone Gregorio e Arì
Angela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240
del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 266 del Registro ordinanze
1956;
2) ordinanza del 22 giugno 1956 del Pretore di Parma, emessa nel
procedimento penale a carico di Montanini Arturo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed
iscritta al n. 303 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza del 9 ottobre 1956 del Pretore di Priverno, emessa nel
procedimento penale a carico di Cammarone Rinaldo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed
iscritta al n. 343 del Reg. ord. 1956;
4) ordinanza del 4 dicembre 1956 del Pretore di Ravanusa, emessa
nel procedimento penale a carico di Gambino Gaetano, Gambino Ignazio e
Rago Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
44 del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 18 del Reg. ord. 1957;
5) ordinanza del 29 novembre 1956 del Pretore di Savona, emessa nel
procedimento penale a carico di Bogliolo Ernesto, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957 ed
iscritta al n. 24 del Reg. ord. 1957.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle
ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi
di p.s. in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 della Costituzione,
deducendosi che il menzionato articolo violerebbe i diritti
costituzionali di riunione, di associazione e di manifestazione del
proprio pensiero, nonché il diritto di associarsi liberamente in
partiti, in quanto tali diritti potrebbero difficilmente essere
esercitati senza una adeguata libertà nella raccolta di mezzi
economici;
che nel procedimento di cui all'ordinanza n. 266 l'Avvocatura
generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri ha dedotta la incompetenza di questa Corte a giudicare delle
questioni di legittimità costituzionale relative alle norme anteriori
alla Costituzione, questione sulla quale questa Corte si è pronunciata
con la sentenza n. 1 del 1956;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del
testo unico delle leggi di p. s. fu da questa Corte dichiarata
infondata con sentenza n. 2 del 1957.
Visti l'articolo 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e l'articolo 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura dello Stato,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con le predette ordinanze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte