Ordinanza n. 94/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/04/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 405Codice di procedura penale
- art. 406Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1,
405, comma 2, e 406, comma 8, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1997 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Oristano, iscritta al n.
509 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Oristano, delibando favorevolmente la relativa eccezione
proposta nel corso della udienza preliminare, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 335, comma 1, cod. proc. pen.,
nella parte in cui non indica con "determinazione" il termine entro
il quale il pubblico ministero deve iscrivere nell'apposito registro
il nome della persona alla quale è attribuito il reato, dell'art.
405, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che i
termini per le indagini preliminari decorrano dal momento in cui
emergono indizi di reità a carico della persona indagata invece che
dalla data della iscrizione del relativo nominativo nel registro
delle notizie di reato, nonché, infine, dell'art. 406, comma 8, cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possano essere
utilizzati gli atti di indagine compiuti in assenza di iscrizione
immediata della persona nei cui confronti sono emersi indizi di
reità;
che a parere del giudice a quo la disposizione dettata dall'art.
335 cod. proc. pen. non prevede alcun termine entro il quale il
pubblico ministero deve procedere alla iscrizione della notizia di
reato e del nominativo della persona cui il reato stesso è
attribuito, il che assegnerebbe allo stesso organo un ambito di
valutazione discrezionale e insindacabile nella individuazione degli
elementi idonei a determinare l'iscrizione;
che da tale discrezionalità del pubblico ministero scaturirebbe,
ad avviso del rimettente, una situazione di disparità di trattamento
fra indagati, in quanto per essi i tempi più o meno lunghi di
definizione della fase delle indagini vengono fatti dipendere dalle
diverse valutazioni compiute da ciascun pubblico ministero in ordine
alla sussistenza o meno degli indizi di reità a loro carico;
che violati sarebbero anche i principi e criteri direttivi
dettati dall'art. 2, nn. 35 e 48, della legge-delega 16 febbraio
1987, n. 81, giacché, avendo il codice riprodotto quelle stesse
formule, necessariamente generiche, solo apparentemente avrebbe dato
attuazione ai principi medesimi, che al contrario postulavano
"specifiche indicazioni cogenti in ordine ai tempi e modi di
esercizio delle anzidette funzioni del p.m. nella fase delle indagini
preliminari;
che vulnerato risulterebbe, infine, l'art. 24 della Costituzione,
in quanto la dedotta disparità di trattamento si risolverebbe anche
in una violazione del diritto di difesa, che deve essere tutelato
pure nella fase delle indagini preliminari";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata.
Considerato che dalla ordinanza di rimessione non è dato
comprendere se in concreto sussistano e quali siano gli atti delle
indagini preliminari che dovrebbero essere coinvolti dalla sanzione
di inutilizzabilità che lo stesso rimettente mira in ultima analisi
a far scaturire dalla articolata denuncia sottoposta all'esame di
questa Corte;
che, in particolare, il giudice a quo ha omesso di motivare in
punto di rilevanza se l'inutilizzabilità si rifletta su specifici
atti eventualmente compiuti prima della iscrizione della notizia di
reato e del nominativo dell'indagato nel registro previsto dall'art.
335 cod. proc. pen., ovvero se la stessa debba travolgere gli atti
espletati dopo la scadenza del termine di durata delle indagini
preliminari, computato non dalla data di iscrizione, ma da quello in
cui sono emersi indizi di reità a carico della persona indagata;
che accanto a tali rilievi ed alla obiettiva ambiguità del
petitum oscillante fra più alternative nessuna delle quali
univocamente additata, sta anche l'impossibilità per questa Corte di
indicare con "determinatezza il termine entro il quale il pubblico
ministero deve iscrivere nell'apposito registro il nome della persona
alla quale è attribuito il reato", che, pure, il rimettente ha
enunciato come quesito additivo posto a fulcro delle dedotte
censure.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e
406, comma 8, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Oristano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte