Ordinanza n. 94/2001
Altra decisione · depositata il 30/03/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 422Codice di procedura penale
- art. 419Codice di procedura penale
- art. 1-bisd.P.R. 447/1988
- art. 27legge 479/1999
- art. 223d.lgs. 51/1998
- art. 56d.lgs. 51/1998
- art. 4-bisd.l. 82/2000
- art. 4-terd.l. 82/2000
- art. 7legge 4/2001
- art. 442legge 4/2001
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e
442 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge
16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense), promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dalla Corte di assise di Palmi con ordinanza
emessa il 15 giugno 2000, iscritta al n. 706 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie
speciale, n. 48 dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 15 giugno 2000 la Corte di assise
di Palmi ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
dell'art. 438 del codice di procedura penale, in riferimento
agli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione, "nella parte in cui
non prevede il diritto al contraddittorio del pubblico ministero
sulla richiesta di rito abbreviato dell'imputato e il potere del
giudice di decidere su di essa";
dell'art. 441 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 111
Cost., "nella parte in cui prevede l'assunzione anche d'ufficio degli
elementi necessari ai fini della decisione e con le forme di cui
all'art. 422 c.p.p.";
dell'art. 442 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 111
Cost., "nella parte in cui prevede la utilizzazione (..) ai fini
della delibazione, degli atti contenuti nel fascicolo di cui
all'art. 416 e la documentazione di cui all'art. 419 c.p.p.",
nonché, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., "nella
parte in cui prevede la diminuzione di un terzo della pena e la
sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta";
che la Corte rimettente premette in fatto che alcuni imputati
che dovevano rispondere di reati punibili con l'ergastolo, avevano
chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato "ai sensi
dell'art. 438 c.p.p., come novellato dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479, art. 27 e, per la modifica all'art. 223 decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, dall'art. 56 della medesima legge e, quindi,
successivamente, dall'art. 4-bis e 4-ter del d.l. 7 aprile 2000,
n. 82, con le modifiche della legge di conversione n. 144 del 2000";
che il giudice a quo afferma di condividere i contenuti
dell'ordinanza 9 maggio 2000, con la quale il Tribunale di Firenze ha
sollevato analoga questione di legittimità costituzionale (r.o.
n. 607 del 2000), che viene integralmente riprodotta;
che, in particolare, nel fare proprie le argomentazioni
svolte nella citata ordinanza, il giudice a quo denuncia: la
irragionevolezza di una disciplina che, eliminando i presupposti per
l'accesso al rito abbreviato, trasforma il "diritto processuale
dell'imputato alla scelta del rito in un sostanziale diritto del
medesimo al conseguimento automatico e irragionevole del beneficio
della riduzione di pena"; la attribuzione agli imputati di vantaggi
significativi ma del tutto ingiustificati; l'esclusione del giudice
dall'assolvimento di indefettibili compiti istituzionali che gli sono
propri; la mancata previsione del "diritto del pubblico ministero di
intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata
dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato", e della
facoltà, da parte dello stesso pubblico ministero, di chiedere
d'iniziativa una integrazione probatoria;
che secondo il rimettente gli artt. 441, commi 5 e 6, e 442,
comma 1-bis, cod. proc. pen. violerebbero anche i principi della
terzietà dell'organo giudicante e della durata ragionevole del
processo;
che, inoltre, la previsione della riduzione di un terzo della
pena e la sostituzione dell'ergastolo con pena detentiva temporanea
sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della
Costituzione sia per la disparità di trattamento tra chi chiede il
rito abbreviato e chi invece opta per il giudizio ordinario, sia per
il previsto potere del giudice di rigettare la richiesta subordinata
a una integrazione probatoria, sia infine per la diversità di
trattamento che si determinerebbe tra "chi è colpevole e tanto
risulti provato e magari ammesso" e chi invece "voglia avvalersi
della presunzione di innocenza e del diritto di difesa", potendo il
sistema nel suo complesso indurre alla "rinuncia (...) della prova
dell'innocenza per accettare uno sconto certo a fronte di
un'assoluzione solo probabile".
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è
intervenuto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni
urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della
giustizia), convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;
che l'art. 7 dello stesso decreto-legge, da un lato, ha
fornito interpretazione autentica dell'art. 442, comma 2, ultimo
periodo, cod. proc. pen., affermando che l'espressione "pena
dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza
isolamento diurno e, dall'altro, ha modificato l'art. 442 cod. proc.
pen., aggiungendo, in fine al comma 2, il periodo "Alla pena
dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e
di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo";
che l'art. 8 del medesimo decreto-legge ha espressamente
previsto che nei processi penali in corso alla data della sua entrata
in vigore, quando è applicabile la pena dell'ergastolo con
isolamento diurno, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio
abbreviato, e che in tali casi il procedimento prosegue "secondo il
rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata
fatta la richiesta";
che pertanto, procedendo il giudice rimettente con il rito
abbreviato per reati punibili con l'ergastolo con isolamento diurno,
si impone la restituzione degli atti allo stesso giudice affinché
verifichi se le questioni siano tuttora rilevanti nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di Palmi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte