Ordinanza n. 942/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.l. 791/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia
previdenziale), convertito, con modificazioni, il legge 26 febbraio
1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dal
Pretore di Galatina nel procedimento civile vertente tra Brillante
Luigi e la S.p.a. Poliresine, iscritta al n. 51 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi
al Pretore di Galatina da Brillante Luigi avverso il licenziamento
intimatogli ad nutum dalla Poliresine s.r.l. al raggiungimento del
sessantesimo anno di età, il giudice adito ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui esclude che il lavoratore
iscritto all'assicurazione obbligatoria I.V.S., che già goda di
pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S., possa optare per la
continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno
di età o fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva
massima, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia;
che, ad avviso del giudice a quo, in base alla norma impugnata,
il lavoratore titolare di pensione di invalidità subisce un
trattamento deteriore rispetto alla generalità degli altri
lavoratori a causa della anticipata espulsione dal mondo del lavoro,
con conseguente riduzione del proprio reddito, di guisa che la
vigente normativa, anziché apprestare una maggiore tutela nei
confronti dei lavoratori affetti da invalidità, tramuta il
trattamento pensionistico da mezzo di sostentamento in fattore di
discriminazione;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della
questione;
Considerato che identica questione è già stata dichiarata
infondata con sentenza n. 700 del 1988, e che nell'ordinanza di
rimessione non si rinvengono profili ulteriori rispetto a quelli già
esaminati dalla Corte;
che, infatti, l'unico elemento di novità rispetto alla
questione decisa con la richiamata sentenza è costituito dal
riferimento, quale parametro costituzionale di raffronto, all'art. 4
Cost., da ritenersi, peraltro, ininfluente ai fini della presente
decisione, avendo questa Corte ripetutamente affermato che il
predetto art. 4 Cost. mette solo in risalto l'importanza sociale del
diritto al lavoro (sent. n. 16 del 1980), ma non garantisce il
diritto al conseguimento di un'occupazione né quello alla
conservazione del posto di lavoro (sentt. nn. 194 del 1970 e 189 del
1980);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22
dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di
Galatina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:942 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte