Ordinanza n. 943/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,
quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con
ordinanza emessa il 3 novembre 1987 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Fumagalli Marina e la S.a.s.
Garanzini e C. ed altra, iscritta al n. 89 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi
al Pretore di Milano da Fumagalli Marina avverso la S.a.s. Garanzini
e C. nonché l'I.N.P.S. per ottenere la corresponsione del
trattamento economico relativo al periodo di malattia dall'1 all'11
aprile 1986, che era stato trattenuto dalla datrice di lavoro ai
sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,
n. 638, (essendo la ricorrente risultata assente dal proprio
domicilio in occasione della visita di controllo effettuata dal
sanitario della U.S.L.), il giudice adito ha sollevato, con
l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale
della citata norma per asserito contrasto con gli artt. 13, primo
comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;
che, in particolare, il giudice a quo ha rilevato che la norma
censurata, disponendo che, qualora il lavoratore risulti assente alla
visita di controllo senza giustificato motivo, decada dal diritto a
qualsiasi trattamento economico per il periodo di malattia sino a
dieci giorni e nella misura della metà per un ulteriore periodo,
violerebbe il principio fondamentale della libertà personale del
cittadino, il cui stato di malattia non sempre ne impone la
permanenza in casa, nonché il diritto dell'individuo alla salute,
che, in concreto, si estrinseca anche attraverso il compimento di
attività - da esplicarsi fuori della propria abitazione -
indispensabili alla guarigione;
che, inoltre, ad avviso del giudice remittente, la circostanza
che la sanzione della perdita del trattamento economico scatti a
carico del lavoratore a prescindere dalla effettiva sussistenza o
meno della malattia denunciata priverebbe della tutela previdenziale
costituzionalmente garantita colui il quale, pur successivamente
riconosciuto ammalato, non sia stato reperito presso il proprio
domicilio in occasione della prima visita di controllo;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della
questione;
Considerato che la norma censurata, per la parte in cui stabilisce
la perdita del trattamento economico di malattia nella misura della
metà, relativamente al periodo successivo ai primi dieci giorni,
senza prevedere una seconda visita medica di controllo prima della
decadenza dal diritto, è già stata dichiarata costituzionalmente
illegittima con la sentenza n. 78 del 1988;
che, pertanto, per questa parte, la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile;
che la stessa sentenza ha ritenuto, invece, legittima la norma
nella parte in cui essa prevede la perdita dell'intero trattamento
economico per i primi dieci giorni di malattia;
che, sotto tale ultimo profilo, non si rinvengono nell'ordinanza
di rimessione elementi che inducano a discostarsi dalla citata
decisione, atteso che il riferimento al parametro costituito
dall'art. 13 Cost. - non esaminato dalla Corte con la sentenza
richiamata - non risulta influente, in quanto concernente le supreme
guarentigie dell'habeas corpus e non anche tutte quelle limitazioni
alle quali il cittadino può, in vario modo, essere sottoposto nello
svolgimento della sua attività quotidiana;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, nella parte in cui prevede la perdita del diritto al
trattamento economico di malattia nella misura della metà
relativamente al periodo successivo ai primi dieci giorni;
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della stessa norma nella parte in cui prevede la
perdita dell'intero trattamento economico per i primi dieci giorni di
malattia; questioni sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo
comma, 32, primo comma, 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di
Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:943 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte