Ordinanza n. 949/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14-quaterd.l. 663/1979
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater del
d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il 29
maggio 1987 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra
Gabrielli Esterina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 370 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza del 29 maggio 1987,
ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 14-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con
modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui
prevede che la maggiorazione a titolo di anticipazione spetti solo
quando la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di
settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria ed effettiva
non inferiore a 700, con esclusione, pertanto, della contribuzione
volontaria;
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati gli artt. 3
e 38 Cost., in quanto sussisterebbe irrazionale discriminazione tra i
lavoratori con contribuzione obbligatoria e quelli con contribuzione
volontaria, nonostante che quest'ultima rimane a totale carico
dell'assicurato che ad essa sia stato ammesso e che, per effetto di
tale ammissione, sia stato ritenuto meritevole di particolare tutela;
che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha concluso per
l'infondatezza della questione sia perché tra la contribuzione
obbligatoria e la contribuzione volontaria non vi è completa
parificazione, essendo diversi i rispettivi presupposti (per l'una
esistenza di un rapporto di lavoro in atto, cogenza dell'obbligo
contributivo, particolari modalità dell'esecuzione di questo,
effetti del mancato pagamento; per l'altra rapporto di lavoro non
più in atto), sia perché sussiste diversità di misura fra dette
contribuzioni, essendo l'una ragguagliata alla retribuzione
effettivamente percepita e l'altra a quella fruita nel periodo
precedente alla sospensione del rapporto di lavoro e perciò fissa;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
anch'essa nel senso della infondatezza della questione;
Considerato che non sussiste la dedotta omogeneità delle
situazioni poste a raffronto proprio per la diversità dei
presupposti e della regolamentazione rispettivamente dei contributi
obbligatori e di quelli volontari, posta in luce dalla difesa
dell'I.N.P.S., nonché per la limitatezza delle finalità il cui
raggiungimento il legislatore intende consentire con la contribuzione
volontaria, mentre la norma impugnata ha oggetto e finalità
complessi, che si riferiscono sostanzialmente ad aspetti assicurativi
di un rapporto di lavoro in atto;
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663
(Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile),
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di
Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:949 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte