Ordinanza n. 95/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1407/1956
usata come parametro
citata
- art. 3legge 1407/1956
- art. 36legge 1407/1956
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle disposizioni del testo unico
sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato,
approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), promosso con ordinanza
emessa il 4 marzo 1971 dal Consiglio di Stato - sezione VI - sul
ricorso di Giardina Aldo e Marco contro l'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 162 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 176 dell'11 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1971 il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, sezione VI, sul ricorso di Aldo e Marco
Giardina contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36,
comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407
(modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza
per i personali civile e militare dello Stato, aporovato con r.d. 26
febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui esclude che l'indennità di
buonuscita spetti al coniuge superstite non avente diritto a pensione
indiretta o in mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto,
ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
che davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti
e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che secondo il giudice a quo le norme denunciate
sarebbero in contrasto con l'art. 36 della Costituzione perché
l'indennità di buonuscita avrebbe il carattere di retribuzione
differita per fini previdenziali e perché quindi nelle dette due
ipotesi verrebbe tolta dal patrimonio del lavoratore di cui sarebbe
entrata a far parte, e dette norme violerebbero altresì, l'art. 3
della Costituzione per ciò che, messe a raffronto con l'art. 2122 del
codice civile, darebbero luogo in danno del personale dello Stato ad
una disparità di trattamento razionalmente non giustificabile;
che le questioni come sopra proposte sono state già esaminate da
questa Corte e sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 82
del 1973;
che con l'ordinanza de qua le questioni non sono state prospettate
sotto nuovi profili ed a sostegno di esse non sono stati portati nuovi
argomenti, e che pertanto non ricorrono ragioni perché la Corte debba
o possa mutare il precedente avviso.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407
(Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza
per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26
febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui è esclusa la spettanza
dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente
deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi
in stato di bisogno, e ai figli maggiorenni non inabili a proficuo
lavoro, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in
epigrafe, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 82 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte