Ordinanza n. 95/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 135/1977
- art. 1legge 605/1982
usata come parametro
citata
- art. 3legge 135/1977
- art. 4legge 135/1977
- art. 6legge 605/1982
- art. 22legge 605/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo
comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo), modificato dall'art. 1
della legge 12 agosto 1982, n. 605, promosso con ordinanza emessa il
20 ottobre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sui ricorsi riuniti proposti da Cattaruzza Giorgio contro la
Commissione provinciale per la formazione e la tenuta dell'elenco dei
raccomandatari marittimi di Venezia ed altro, iscritta al n. 451 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
sul ricorso proposto da Cattaruzza Giorgio, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 20 ottobre 1988, in riferimento agli artt. 3, 4,
e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, nel
nuovo testo risultante dalle modifiche introdottevi dall'art. 1 della
legge 12 agosto 1982, n. 605, nella parte in cui richiede, ai fini
della iscrizione degli institori negli elenchi dei raccomandatari
marittimi di cui all'art. 6 della legge medesima, il possesso di
procura scritta depositata anteriormente alla entrata in vigore della
legge n. 135 del 1977;
che analoga questione era già stata proposta dallo stesso
giudice rimettente a questa Corte che, con ordinanza n. 68 del 14
gennaio 1988, ne restituì i relativi atti per ius superveniens,
essendo stata, nel frattempo, emanata la legge 12 agosto 1982, n.
605;
che quest'ultima, all'art. 1, ha sostituito l'art. 22 della
legge n. 135 del 1977, eliminando il limite cronologico dell'anno e
disponendo che "hanno diritto ad ottenere l'iscrizione (...)
gl'institori (...) la cui procura sia stata depositata prima
dell'entrata in vigore della presente legge";
che, secondo il giudice a quo , il ius superveniens non avrebbe
inciso sulla rilevanza, in quanto la nuova formulazione della norma
non ha comunque consentito agli interessati il deposito della
procura;
che è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
questione venga dichiarata infondata;
Considerato che il requisito del deposito della procura institoria
prima dell'entrata in vigore della legge n. 605 del 1982 trova
ragionevole giustificazione alla stregua dell'accentuata rilevanza
pubblicistica della materia e della natura degli interessi sociali
perseguiti dalla legge n. 135 del 1977;
che i requisiti del titolo di studio, del compimento del
tirocinio e del superamento dell'esame, conseguibili anche al di
fuori del regime transitorio, non importano il contrasto, ravvisato
dal giudice rimettente, con gli artt. 4 e 41 della Costituzione;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977,
n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo),
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della
legge 12 agosto 1982, n. 605, sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della
Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte