Ordinanza n. 954/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 10Riscossione imposte sul reddito
- art. 9legge 87/1953
- art. 92legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre
1980 dalla Commissione Tributaria di I grado di Genova sul ricorso
proposto dalla S.p.a. ARMCO contro il II Ufficio delle II.DD. di
Genova, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Genova, con
ordinanza in data 30 ottobre 1980, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 76 Cost., questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella
parte in cui non distingue, sul piano sanzionatorio, l'ipotesi
dell'omesso versamento della imposta sul reddito da quella del
ritardato versamento della stessa;
che, ad avviso del giudice a quo, la equiparazione sotto il
profilo sanzionatorio, operata dalla norma denunciata, tra due
situazioni non omogenee, quali quella di chi spontaneamente, se pure
tardivamente, adempia l'obbligazione tributaria, e quella di chi
ometta il versamento sino a quando, rilevata dall'ufficio competente
la omissione, sia costretto ad adempiere, appare irragionevole, e,
pertanto, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 Cost.;
che, inoltre, l'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
violerebbe l'art. 76 Cost., in quanto esorbiterebbe dai limiti posti
dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il
quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni
alla effettiva entità delle violazioni;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta inammissibilità della questione;
Considerato che identica questione, sollevata, con riferimento
agli stessi profili, dalla Commissione Tributaria di Rovereto con
ordinanza del 19 gennaio 1987, è stata dichiarata manifestamente
inammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 132 del 2 febbraio
1988, in base al rilievo che la relativa censura trova ostacolo
nell'impossibilità, per questa Corte, di dettare una disciplina
positiva della materia sostituendosi al legislatore in scelte
discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre
un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si
equivalgono;
che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo
non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare
degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92,
u.c., d.P.R. n. 602/73);
che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla
Commissione Tributaria di I grado di Genova con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:954 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte