Ordinanza n. 96/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 9/1963
- art. 19legge 613/1966
- art. 2legge 613/1966
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 2legge 1338/1962
citata
- art. 22legge 903/1965
- art. 23legge 153/1969
- art. 2legge 903/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri),
dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dell'art. 2, secondo
comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per
il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vechiaia ed i superstiti),
dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla
riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza
sociale) e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale) a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte
costituzionale, promossi con ordinanze emesse il 3 febbraio 1982 dal
Tribunale di Macerata, il 16 aprile 1982 dal Tribunale di Bolzano, il
17 febbraio 1984 dal Pretore di Modena, il 21 agosto 1985 dal Pretore
di Bologna ed il 12 luglio 1985 dalla Corte di cassazione, iscritte
rispettivamente ai nn. 152 e 386 del registro ordinanze 1982, al n.
436 del registro ordinanze 1984, al n. 812 del registro ordinanze
1985 e al n. 154 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 227 e 310 dell'anno 1982, n.
273 dell'anno 1984 e nn. 20 e 30 prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Russo Edmondo, dell'I.N.P.S., di
Cuscini Giuseppina e di Pascoli Enrica;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con le cinque ordinanze in epigrafe sono state
sollevate da altrettanti giudici, in relazione agli artt. 3 e 38
Cost., le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
A) dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9,
nella parte in cui nega, ai titolari di pensione diretta a carico
dello Stato, l'integrazione al minimo della pensione di invalidità
cumulativamente goduta a carico del fondo speciale coltivatori
diretti, mezzadri e coloni (R.O. n. 152/82, emessa dal Tribunale di
Macerata il 3 febbraio 1982);
B) dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in
cui esclude, per i titolari di pensione diretta statale,
l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla
gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, sia
superato il trattamento minimo garantito (R.O. n. 386/82, emessa dal
Tribunale di Bolzano il 16 aprile 1982);
C) dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, in relazione
all'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962 n.
1338 (quale risulta a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 12 febbraio 1981 n. 34) e nella parte in cui non
prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in
proporzione all'ammontare della pensione diretta integrata al
trattamento minimo che il titolare della pensione assicurativa
avrebbe diritto di percepire o al momento della morte o con
riferimento ai periodi anche successivi a tale evento, se fosse
ancora in vita e godesse della pensione diretta; e, subordinatamente,
dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui
stabiliva, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 12
settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.
638, che al titolare di pensione di riversibilità e di pensione
diretta l'integrazione al minimo fosse corrisposta sulla pensione
diretta e non invece su quella a carico della gestione che erogasse
il trattamento minimo di importo più elevato (R.O. n. 436/84, emessa
dal pretore di Modena il 17 febbraio 1984);
D) Degli artt. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto
1962 n. 1338; 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 e 23 della legge
30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui, in violazione degli artt.
3 e 38 Cost., escludono il diritto all'integrazione al minimo della
pensione di riversibilità a carico dell'A.G.O. per chi sia già
titolare di pensione di riversibilità a carico della C.P.D.E.L.
(R.O. n. 812/85, emessa il 21 agosto 1985 dal pretore di Bologna) o
dello Stato (R.O. n. 154/86, emessa dalla Corte di Cassazione il 12
luglio 1985);
che le norme oggetto delle questioni sollevate dai Tribunali di
Macerata e Bolzano sono state già dichiarate costituzionalmente
illegittime, nelle medesime parti cui si riferiscono le attuali
censure, con la sentenza n. 102 del 1982;
che, per quanto concerne le questioni sollevate dal pretore di
Modena:
1) emerge dal contesto dell'ordinanza che la parte attrice nel
giudizio a quo, titolare di pensione diretta a carico della gestione
speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aveva domandato in
via principale l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità spettantele a carico del fondo pensioni per i
lavoratori dipendenti;
2) il giudice adito ha ritenuto ostativo dell'accoglimento di
tale domanda il disposto dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969,
disattendendo, nel contempo, l'eccezione di incostituzionalità
sollevata dall'attrice relativamente a tale norma;
3) successivamente all'ordinanza di rimessione delle questioni
di costituzionalità rilevanti rispetto ad altre due domande proposte
dalla stessa parte attrice in rapporto di gradata subordinazione
all'altra di cui sopra, questa Corte, con sentenza n. 314 del 3
dicembre 1985, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato
art. 23 della legge n. 159 del 1969, nelle sue residue applicazioni
non dichiarate costituzionalmente illegittime con le precedenti
sentenze nn. 230/74 e 263/73, sicché si impone la restituzione degli
atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza delle questioni
sollevate, tenendo presente quanto deciso con la stessa sentenza n.
314/85 e la sua incidenza sulla norma per effetto della quale egli
aveva ritenuto di dovere passare alla decisione sui suddetti profili
subordinati della domanda;
che le questioni sollevate dal pretore di Bologna e dalla Corte
di Cassazione sono già state esaminate da questa Corte con la
ripetuta sentenza n. 314/85 e risultano coperte dalle declaratorie di
illegittimità ivi contenute: espressamente per ciò che concerne il
caso di cumulo della pensione di riversibilità a carico dell'A.G.O
con la pensione di riversibilità statale; e, per l'altro caso di
cumulo, tenendo conto della generale declaratoria di illegittimità
degli artt. 2, secondo comma, lett. a), legge n. 1338 del 1962 e 23
legge n. 153 del 1969, nelle parti che non risultavano già caducate
da precedenti analoghe declaratorie;
che l'estensione delle censure, operata con alcune ordinanze di
rimessione, all'art. 22 della legge n. 903 del 1965, non rende le
questioni prospettate esorbitanti dall'ambito di operatività dei
precedenti, sopra ricordati, giudicati, poiché detta norma, come è
già stato osservato da questa Corte con l'ordinanza n. 345/85 si
limita a presupporre, per la disciplina dell'integrazione al minimo
la regola generale contenuta nel citato art. 2, secondo comma, lett.
a), legge n. 1338 del 1962, su cui si sono prodotti gli effetti di
tali giudicati;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, legge 9 gennaio 1963 n.
9; 19 legge 22 luglio 1966 n. 613; 2, secondo comma, lett. a), legge
12 agosto 1962 n. 1338; 22 legge 21 luglio 1965 n. 903; e 23 legge 30
aprile 1969 n. 153, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
dai Tribunali di Macerata e di Bolzano, dai Pretori di Bologna e
dalla Corte di Cassazione con le ordinanze in epigrafe.
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena (R.O. n.
436/84).
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte