Corte costituzionale

Ordinanza n. 969/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/10/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 343-bisd.P.R. 447/1988

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343- bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28

aprile 1987 dal Tribunale di Firenze sulla richiesta di riesame

proposta da Barsanti William, iscritta al n. 276 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta di

riesame di un decreto di sequestro, ha, con ordinanza del 28 aprile

1987, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 343- bis del codice

di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che della

istanza di riesame sia dato avviso alla parte civile costituita e che

la stessa abbia possibilità di intervento";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, quanto alle regole da applicarsi nel procedimento

di riesame avverso i decreti di sequestro, la norma censurata rinvia

agli artt. 263- bis, ultimo comma, e 263- ter del codice di procedura

penale, entrambi concernenti il procedimento di riesame avverso i

provvedimenti restrittivi della libertà personale, articoli dai

quali la costante giurisprudenza desume che, prima della decisione

del tribunale della libertà, le parti non debbono "essere avvertite

e essere poste nella possibilità di conoscere gli scritti accusatori

e difensivi rispettivamente presentati dall'una e dall'altra";

e che, quindi, l'ordinanza di rimessione richiede a questa Corte

l'apprestamento di un apposito assetto normativo, il quale, oltre a

legittimare la parte civile ad intervenire nella procedura di riesame

di cui all'art. 343- bis del codice di procedura penale, dovrebbe

anche disciplinare l'intervento di tutti i soggetti eventualmente

interessati al procedimento di sequestro (è il caso sia della

"persona alla quale le cose sono state sequestrate" sia della persona

"che avrebbe diritto alla loro restituzione": art. 343- bis, primo

comma), il che implica l'esercizio di scelte discrezionali demandate

al solo legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 343- bis del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 28 aprile

1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:969 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte