Ordinanza n. 969/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/10/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 343-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 263-bisCodice di procedura penale
- art. 263-terd.P.R. 447/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343- bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28
aprile 1987 dal Tribunale di Firenze sulla richiesta di riesame
proposta da Barsanti William, iscritta al n. 276 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta di
riesame di un decreto di sequestro, ha, con ordinanza del 28 aprile
1987, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 343- bis del codice
di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che della
istanza di riesame sia dato avviso alla parte civile costituita e che
la stessa abbia possibilità di intervento";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, quanto alle regole da applicarsi nel procedimento
di riesame avverso i decreti di sequestro, la norma censurata rinvia
agli artt. 263- bis, ultimo comma, e 263- ter del codice di procedura
penale, entrambi concernenti il procedimento di riesame avverso i
provvedimenti restrittivi della libertà personale, articoli dai
quali la costante giurisprudenza desume che, prima della decisione
del tribunale della libertà, le parti non debbono "essere avvertite
e essere poste nella possibilità di conoscere gli scritti accusatori
e difensivi rispettivamente presentati dall'una e dall'altra";
e che, quindi, l'ordinanza di rimessione richiede a questa Corte
l'apprestamento di un apposito assetto normativo, il quale, oltre a
legittimare la parte civile ad intervenire nella procedura di riesame
di cui all'art. 343- bis del codice di procedura penale, dovrebbe
anche disciplinare l'intervento di tutti i soggetti eventualmente
interessati al procedimento di sequestro (è il caso sia della
"persona alla quale le cose sono state sequestrate" sia della persona
"che avrebbe diritto alla loro restituzione": art. 343- bis, primo
comma), il che implica l'esercizio di scelte discrezionali demandate
al solo legislatore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 343- bis del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 28 aprile
1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:969 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte