Ordinanza n. 97/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1Codice penale
- art. 57legge 47/1948
- art. 3legge 47/1948
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1,
del Codice penale e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
promosso con l'ordinanza 29 febbraio 1956 del Tribunale di Milano,
emessa nel procedimento penale a carico di Tedeschi Rubens, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed
iscritta al n. 243 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Rubens
Tedeschi davanti al Tribunale di Milano è stata sollevata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e
dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art.
27 della Costituzione;
che la decisione di tale questione è stata rimessa alla Corte
costituzionale con ordinanza del Tribunale di Milano del 29 febbraio
1956;
che nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
Ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
che la Corte dichiari, in via pregiudiziale, che non vi è luogo a
giudizio di legittimità costituzionale nei confronti di leggi
anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, o che,
subordinatamente, nel merito, dichiari non fondata la sollevata
questione di legittimità costituzionale.
Considerato che la Corte ha già dichiarato la propria competenza a
giudicare le questioni di legittimità costituzionale delle leggi
anteriori all'entrata in vigore della Costituzione (sentenza n. 1 del 5
giugno 1956, il cui dispositivo è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 14 giugno 1956);
che, nelle more del giudizio, la Corte ha già deciso la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e
dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (sentenza n. 3 del 15
giugno 1956, della quale è stata data notizia sommaria nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 23 giugno 1956);
che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va
confermata anche per la questione di legittimità costituzionale
dedotta con la sopraricordata ordinanza.
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e dell'art. 3 della legge
8 febbraio 1948, n. 47, e ordina che gli atti relativi siano restituiti
al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte