Ordinanza n. 97/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice
della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in
riferimento all'art. 102 della Costituzione, promosso con ordinanza
emessa il 10 dicembre 1952 dal Tribunale di Messina nel procedimento
penale a carico di Vasquez Fernades José, iscritta al n. 10 del
Registro ordinanze del 1963 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.
Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale in grado di appello
a carico di Vasquez Fernandes José dinanzi al Tribunale di Messina, la
difesa dell'imputato sollevava la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione approvato
con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in riferimento all'articolo 102 della
Costituzione;
che, secondo la difesa dell'imputato, la norma impugnata,
attribuendo ai Comandanti di porto capi di circondario la cognizione
delle contravvenzioni previste dal suddetto Codice in materia di
navigazione marittima, violerebbe il principio della esclusività della
funzione giurisdizionale e il divieto della istituzione del giudice
speciale;
che il Tribunale di Messina, ravvisando nella norma impugnata una
violazione del principio secondo il quale "la funzione giurisdizionale
deve essere esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati
dalle norme sull'ordinamento giudiziario, fatte salve le eccezioni
previste dallo stesso art. 102 e da quello successivo", ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa ed ha
rimesso gli atti a questa Corte costituzionale, con ordinanza del 10
dicembre 1962;
che la ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sul n. 24 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26
gennaio 1963;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 41 del 1 marzo 1957,
in materia di competenza e funzionamento delle Commissioni tributarie,
ha affermato che dai principi della esclusività della funzione
giurisdizionale e del divieto di istituire giudici straordinari o
speciali, contenuti nell'art. 102 della Costituzione, non discende
l'automatica soppressione delle giurisdizioni speciali già esistenti,
ma solo la loro graduale "revisione" entro il termine, ordinatorio e
non perentorio, stabilito dalla VI disposizione transitoria della
Costituzione;
che, conformandosi a questa decisione, la Corte successivamente,
con sentenza n. 41 del 10 giugno 1960, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice
della navigazione in riferimento all'art. 102 e all VI disposizione
transitoria della Costituzione, sollevata dal Comandante della
capitaneria di porto di Savona con ordinanza del 7 marzo 1959;
che in questa sentenza la Corte ritenne di non dover prendere in
esame il carattere di giurisdizione speciale, ovvero di organo speciale
della giurisdizione ordinaria, delle giurisdizioni delle capitanerie di
porto, occorrendo soltanto stabilire, secondo i limiti entro i quali la
questione era stata proposta, se le giurisdizioni speciali dovessero
considerarsi sopravvissute al termine previsto dalla VI disposizione
transitoria. E a tale quesito, appunto sulla scorta della ricordata
sentenza n. 41 del 1957, ha affermato doversi attribuire soluzione
positiva;
che la questione proposta dal Tribunale di Messina è identica a
quella che è stata oggetto della sentenza n. 41 del 1960, e che non
sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione;
Visti gli art. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe e ordina
la restituzione degli atti al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
ECLI:IT:COST:1963:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte