Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ARTT. 1238, 1242, 1243 E 1247 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1238, 14242, 1243 e 1247 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di disposizioni gia' dichiarate costituzionalmente illegittime con sent. n. 121 del 24 giugno 1970.
Riguarda ancheart. 1243 Codice della navigazioneart. 1247 Codice della navigazioneart. 1242 Codice della navigazione
COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ARTT. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE PROPOSTA SOTTO PROFILI DIVERSI DA ALTRI PRECEDENTEMENTE ESAMINATI DALLA CORTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce potere giurisdizionale penale ai Comandanti di porto e di tutte le successive norme dello stesso codice (artt. 1242, 1243, 1246 e 1247) che hanno come presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio proposta in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, sotto profili diversi da quelli che la Corte aveva precedentemente avuto occasione di esaminare allorche' la stessa questione venne prospettata in riferimento agli artt. 25, comma primo, 102, 104, comma primo, e VI disposizione transitoria.
Riguarda ancheart. 1246 Codice della navigazioneart. 1243 Codice della navigazioneart. 1242 Codice della navigazioneart. 1247 Codice della navigazione
COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ARTT. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTT. 1240 E 1245 DELLO STESSO CODICE - RIFERIMENTO ANCHE A FATTISPECIE DIVERSE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' ALLA SOLA GIURISDIZIONE DEL COMANDANTE DI PORTO.
Sono costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, sia la norma contenuta nell'art. 1238 del Codice della navigazione concernente la competenza dei comandanti di porto, capi di circondario, per le contravvenzioni previste dallo stesso Codice, sia le altre norme - che hanno esclusivo riferimento a tale competenza - riguardanti il decreto penale di condanna (art. 1242), la dichiarazione di opposizione e di impugnazione (art. 1243), l'esercizio dell'azione civile nei procedimenti penali di competenza dell'autorita' marittima (art. 1246) e la conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto (art. 1247). La dichiarazione d'illegittimita' costituzionale non puo' invece essere estesa agli artt. 1240 e 1245 poiche' tali norme si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione, ma e' ovvio che, venuta meno la competenza giurisdizionale penale dei comandanti di porto, queste disposizioni non sono piu' applicabili a tale giurisdizione.
Riguarda ancheart. 1246 Codice della navigazioneart. 1242 Codice della navigazioneart. 1247 Codice della navigazioneart. 1243 Codice della navigazione
COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ARTT. 1238, 1242, 1243 E 1247 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: sent. n. 121/1970.
Riguarda ancheart. 1243 Codice della navigazioneart. 1242 Codice della navigazioneart. 1247 Codice della navigazione
COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ARTT. 1238, 1242, 1243, 1246 E 1247 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: sent. n. 121/1970 e ord. n. 145/1970.
Riguarda ancheart. 1246 Codice della navigazioneart. 1243 Codice della navigazioneart. 1247 Codice della navigazioneart. 1242 Codice della navigazione
NAVIGAZIONE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ART. 1238, PRIMO COMMA - CUMULO DELLA FUNZIONE REGOLAMENTARE CON QUELLA GIURISDIZIONALE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Questione gia' decisa con sent. n. 79/1967).
GIURISDIZIONI SPECIALI - REVISIONE - TERMINE QUINQUENNALE PER LA REVISIONE PREVISTO DALLA VI DISP. TRANS. COST. - HA CARATTERE ORDINATORIO E NON PERENTORIO - GIURISDIZIONE SPECIALE DEI COMANDANTI DI PORTO IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI - ARTT. 1238 E SEGG. COD. NAV. - CONTRASTO CON LA VI DISP. TRANS. IN RELAZIONE ALL'ART. 102 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA CON PRECEDENTE SENTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. NAV. ARTT. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1247; COST. VI DISP. TRANS. E ART. 102).
Il problema della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali alla scadenza del termine quinquennale contenuto nella VI disp. trans. Cost. e' gia' stato esaminato dalla Corte con puntuale riferimento alla giurisdizione dei Comandanti di porto prevista dagli artt. 1238 e segg. cod. nav., rilevandosi che - dato il carattere ordinatorio e non perentorio del termine di revisione - la giurisdizione di cui trattasi deve considerarsi tuttora legittimamente operante. Conforme: sent. 41/1960, ord. 97/1963
Riguarda ancheart. 1245 Codice della navigazioneart. 1242 Codice della navigazioneart. 1240 Codice della navigazioneart. 1243 Codice della navigazioneart. 1247 Codice della navigazione
DIRITTO NAVIGAZIONE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE - COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONE DEL COMANDANTE DI PORTO - ARTT. 1238 E SEGG. COD. NAV. - CONTRASTO CON ART. 25, COMMA PRIMO, COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1238 e segg. del Cod. nav., che prevedono attribuzioni giurisdizionali dei Comandanti di porto in materia di contravvenzioni, sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sul rilievo che soltanto il pretore sarebbe il "giudice naturale" cui spetta il giudizio su tutte le contravvenzioni. L'espressione giudice naturale e' usata dall'art. 25 Cost. in senso corrispondente a quella di giudice "precostituito per legge" sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non a posteriori in vista di determinate controversie. La ratio della norma e' di assicurare il retto ordinamento della funzione giudiziaria garantendo al cittadino la certezza circa il giudice che dovra' giudicarlo. Nessuna deroga a tali garanzie si riscontra nelle norme del codice di navigazione che attribuiscono al comandante di porto, capo del circondario la competenza a giudicare in primo grado sulle contravvenzioni in materia di navigazione marittima, essendo anch'egli un giudice speciale precostituito in virtu' di una legge che ne determina la competenza in relazione al verificarsi di eventi bene specificati.
Riguarda ancheart. 1245 Codice della navigazioneart. 1243 Codice della navigazioneart. 1240 Codice della navigazioneart. 1247 Codice della navigazioneart. 1242 Codice della navigazione
COMANDANTE DI PORTO - GIURISDIZIONE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ART. 1238 - CUMULO DELLA FUNZIONE REGOLAMENTARE CON QUELLA GIURISDIZIONALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI DESUNTO DALL'ART. 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il dubbio se l'art. 1238 del Codice della navigazione, il quale conferisce al Comandante di porto attribuzioni giurisdizionali in materia penale, in occasione del cui esercizio tale organo potrebbe esser chiamato a conoscere della legittimita' di provvedimenti normativi da esso stesso posti in esame in veste di autorita' amministrativa, contrasti col "principio della divisione dei poteri sancito dall'art. 104, primo comma, della Costituzione" non e' fondato.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIURISDIZIONI SPECIALI - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ART. 1238: ATTRIBUZIONE AI COMANDANTI DI PORTO CAPI DI CIRCONDARIO DELLA COGNIZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA, SOTTO IL PROFILO DELLA SOPRAVVIVENZA DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI AL TERMINE PREVISTO DALLA VI DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26 E 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9).
Vedi: Ord. 24/56 D (Nella specie era stata riproposta questione di legittimita' costituzionale, sotto lo stesso profilo dell'art. 1238 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, gia' decisa, nel senso della infondatezza, con sentenza n. 41 del 10 giugno 1960).
POTERI DELLO STATO - TERMINE POSTO ALL'ATTIVITA' DEI POTERI DELLO STATO - NATURA E SCADENZA DEL TERMINE - CONSEGUENZE.
Vedi: Sent. 41/1957 C.
COMANDANTI DI PORTO - ART. 1238, PRIMO COMMA, CODICE DELLA NAVIGAZIONE: GIURISDIZIONE DEI COMANDANTI DI PORTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non essendosi ancora proceduto alla "revisione" prevista dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, le giurisdizioni speciali esistenti continuano a svolgere legittimamente le loro funzioni. Qualunque sia il carattere della giurisdizione dei comandanti di porto - se trattasi cioe' di giurisdizione speciale o di giurisdizione ordinaria esercitata attraverso organi speciali - e' infondata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1238, primo comma, del Codice di navigazione.